Trasferimento/Demansionamento? Ccnl Credito Cooperativo
Home › Diritti del lavoro › Jobs Act › Trasferimento/Demansionamento? Ccnl Credito Cooperativo
Taggato: Mutamento Mansioni
- Questo topic ha 1 risposta, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 4 anni, 2 mesi fa da Sindacato-Networkers.it.
-
AutorePost
-
-
21 Ottobre 2020 alle 13:37 #10045
Buongiorno,
la Corte di Cassazione nel 2017 ha previsto che il demansionamento può essere imposto in caso di accertata incompatibilità ambientale tra lavoratore e sede di lavoro.
Per il resto, nemmeno il Jobs Act prevede un demansionamento per la 104.
Le consiglio quindi di sentire i colleghi della UILCA presenti nella città/provincia dove lavora per farsi assistere in questo caso particolare.
Qui trova i contatti delle sedi territoriali: https://www.uilca.it/strutture_regionali/
Cordialmente,
Mario
-
19 Ottobre 2020 alle 15:45 #10043
Inizio a lavorare con la Banca di Credito Cooperativo nell’anno 2013 e sono stato inquadrato come <u>3 A 1 L</u> , svolgendo le mansioni di operatore di sportello ( Cassiere). Con delibera CDA 06.04.2016 sono stato incaricato Resp.le di Filiale. Dato che il ns Ccnl disciplina inquadramenti minimi per i preposti di filiale ed io avevo sempre e solo il primo livello della terza aerea professionale mi vidi costretto a convenire in giudizio la BCC per avere l’inquadramento superiore previsto. La vertenza fu conciliata con verbale di conciliazione in sede sindacale <u>in data 08.05.2018 con riconoscimento del terzo livello professionale e mi vene affidata la Responsabilità dell’ufficio soci , Trasparenza bancaria e gestore della contrattualistica, mansioni di contenuto professionale rientrante nel 3 Livello retributivo area professionale 3, di cui all’inquadramento del personale del CCNL applicato, con decorrenza 13.03.2018. A conclusione di questa conciliazione sta scritto: LA BCC SI IMPEGNA A FAR RISPETTARE QUESTO ACCORDO TRANSATTIVO AGLI AVENTI IN CAUSA A QUALSIASI TITOLO.</u>
<u>Nell’Aprile 28.01.2019 si è realizzato il progetto di fusione ( La società incorporata ( Bcc Serino ) , la società incorporante ( Bcc Capaccio Paestum) e le rappresentanze Sindacali Aziendali hanno redatto un accordo aziendale in forza della quale è stato praticamente convenuto quanto segue” Con effetti della data di perfezionamento giuridico della fusione , i dipendenti della BCC di Serino passeranno , senza soluzione di continuità , alle dipendenze della BCC risultante dalla fusione , mantenendo invariati inquadramenti e livelli retributivi. </u>Vengo trasferito alla sede centrale Capaccio Paestum in data 07.05.2019 e assegnato “alla Funzione Gestione Sistema Informativo , Procedure , Funziona Operativa Importante ed alla Funzione Organizzazione e Progetti”. Nel mese di Luglio 2019 stanne le condizione di salute di mia madre ( persona riconosciuta invalida e bisognevole di assistenza continuativa art. 3 comma 3 L. 104/92) ho presentato istanza di avvicinamento alla residenza di mia madre e <u>dopo un mese il 13.08.2019</u> vengo trasferito presso una delle Filiali da me indicate nell’istanza , con la mansione di Referente Unico di Sportello/referente /consulenza /assistenza alla clientela) . A distanza di pochi giorni della mia nuova assegnazione , la banca ha adottato l’ordine di servizio con cui ha ordinato il trasferimento , con effetto dal <u>02.09.2019</u>, della dipendente Terry dalla sede centrale Capaccio alla Filiale di Atripalda dove mi trovo io , conferendo alla stessa le funzioni di “ Referente Consulenza /assistenza Clientela”( in pratica, le stesse che dovevo svolgere io, oltre alle funzioni di Referente Unico di Sportello) e, contestualmente , il trasferimento del Dipendente Festa ( con inquadramento 3 A 1 L) che presso la stessa Filiale di Atripalda svolgeva le mansioni di operatore di sportello (cassiere) dalla Filiale di Atripalda ad una altra Filiale Serino ( a fare Back Office – Ufficio crediti), e <u>il sottoscritto prende il posto di quest’ultimo alla cassa e da allora svolgo solamente/ unicamente la mansioni di operatore di sportello ( cassiere), tutto ciò viene comprovato finanche dagli statini di cassa siglati dal sottoscritto e dal Resp.le di Filiale. Inoltre sui c</u>edolini paga la Banca mi riconosce anche l’indennità di rischio, conferita agli operatori di sportello e dunque agli addetti alla cassa, ai sensi dell’art. 49 del Ccnl di categoria. Questo è stato anche trasfuso nell’organigramma aziendale. Di conseguenza svolgo in maniera esclusiva e per l’intera giornata lavorativa LE MANSIONI DI ADDETTO ALLO SPORTELLO (CASSIERE)CHE IL CCNL ATTRIBUISCE A COLOR CHE SONO INQUADRATI NELLA TERZA AREA PROFESSIONALE PRIMO LIVELLO RETRIBUTIVO (CIOE’ PRESSOCHE’ TUTTI I NEO ASSUNTI).
<u>Il Direttore Generale in merito a questa faccenda mi dice testualmente che con il riformulato art. 2103 cc – per legge mi sono concretamente richiedibili tutte le mansioni che rientrano nella TERZA AREA PROFESSIONALE, e mi ha fatto un piacere ad avvicinarmi al domicilio di mia madre , che la conciliazione del 2018 in questo circostanza è solo carta straccia, non serve a nulla, e per di più al giudice non gliene frega niente del mio pregresso e della conciliazione.</u>
<u>Chiedo alla luce di quanto esposto è legittima la condotta della Banca?</u>
- Se nella conciliazione mi vengono commissionate mansione di contenuto professionale di 3 A 3 L ( Mansioni : Resp.le Ufficio Soci, Gestore della contrattualistica e Resp.le della Trasparenza Bancaria e gestione della sito della banca) e dopo fusione 2019 in prima battuta rispettata , l’astrusità è che dopo aver richiesto avvicinamento 104/92, mi ritrovo a fare il cassiere ( 3 A 1 L mansioni svolte all’inizio della mia entrata nella BCC) CCNL Credito Cooperativo ( <u>Bensì addirittura a ben due livelli inferiori rispetto a quello attribuitomi con verbale di conciliazione del 2018.)</u>, a questo punto chiedo se la conciliazione da me firmata abbia un rilievo giuridico che impegna anche la nuova Banca e in caso di ricorso al giudice del lavoro potrebbe essere determinante/decisiva? Il Giudice la tiene in considerazione?
- Mi avrebbero dovuto notificare per iscritto che nella sede di destinazione mancava la mia mansione e che, in ogni modo, sarebbe servita la mia accettazione.?
- Contenuto della lettera di trasferimento dell’azienda: <u>FACENDO SEGUITO ALLA SUA ISTANZA DI AVVICINAMENTO LA SUA NUOVA SEDE ……. </u>i . Si deduce a chiare lettere che non c’è stata nessuna modifica assetti organizzativi. Perché fa riferimento alla mia istanza o mi sbaglio.? Non possono inventarsi nessuna modifica di assetti organizzativi diversamente si contraddicono da soli?
- C’è violazione dell’art. 2103 c.c. ?
- <u>Se l’art. 2103 cc parla di livello e categoria</u> che centra l’area professionale come dice il Direttore?
- La 104/92 autorizza a demansionare?
- <u>In Busta sia il livello che la retribuzione non mi sono stati toccati</u>
- Evidenzio che per essere avvicinato non ho richiesto e nemmeno firmato nulla per cambio mansioni in peius.
In attesa cordialmente saluto.
-
-
AutorePost
- Devi essere connesso per rispondere a questo topic.