Reperibilità
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Taggato: reperibilità 104
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23 Settembre 2024 alle 13:24 #10767
Buongiorno,
Attualmente ho un contratto del commercio e servizi IV livello e svolgo la reperibilità al sabato e la domenica e nei festivi, 1 turno al mese con recupero di 1 giornata contro 24h di reperibilità, ma sembra che i turni diventeranno più fitti anche 2/3 al mese.
Posso rifiutarmi? Ho un contratto part-time con giorni dal Lunedì al Venerdì prestabiliti(sono proprio scritti sul contratto, giorni e orario) inoltre per motivi familiari usufruisco della legge 104 per assistere un mio familiare e non posso anche volendo svolgere la reperibilità oltre a quello per cui ho dato disponibilità (un w.e. al mese più il festivo se capita), anche se dovessero retribuirmela non vorrei ne potrei farla oltre a quello pattuito. Attualmente non è retribuita ma è compensativa.Dunque posto che sul mio contratto viene rinviato tutto alla policy aziendale con scritto:
La sua attività sarà regolata dalla policy aziendale.Questo è quello che è stato scritto nella policy aziendale:
“In presenza di particolari necessità organizzative e su richiesta del proprio Responsabile, potrà essere richiesta, al
lavoratore, lo svolgimento di una prestazione lavorativa in regime di reperibilità, al di fuori del normale orario di lavoro giornaliero e settimanale.”La mia sembra essere una reperibilità attiva, in quanto appena ricevo (nMila chiamate al giorno devo intervenire da remoto, non mi reco direttamente sul luogo di lavoro)
Ho visto che nel 2023 è stato aggionato il CCNL del commercio con la regolamentazione della reperibilità:
”<b>Art. 276 – Reperibilità con Indennità</b>
La reperibilità e un istituto accessorio e complementare all’ordinaria prestazione lavorativa, mediante il quale il Lavoratore si rende disponibile all’Azienda per sopperire esigenze di lavoro impreviste, o singolarmente imprevedibili, al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o la sicurezza degli impianti o i necessari interventi per l’assistenza o la salute.
Le ore di reperibilità non sono di lavoro effettivo e non concorrono al computo dell’orario di lavoro legale e contrattuale.
Al Lavoratore in reperibilità, potrà essere riconosciuta una corrispondente indennità. In caso di assenza dell’indennità, la Reperibilità sarà un atto volontario, così come l’effettiva disponibilità all’intervento.
Nel caso di reperibilità con indennità, il lavoratore potrà essere inserito dall’Azienda in turni di reperibilità definiti secondo una programmazione settimanale o mensile, di norma previo ordine di servizio con preavviso di 7 (sette) giorni.
Sono fatte salve le sostituzioni tempestive dovute a impreviste situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.
Fermo restando il possesso dei necessari requisiti e, quindi, nei limiti di fungibilità operativa, le Aziende provvederanno ad avvicendare nella reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori, dando la priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta.
Salvo giustificato e provato motivo, il Lavoratore non potrà rifiutare di compiere turni di reperibilità con indennità.
La chiamata di reperibilità sarà di norma effettuata tramite telefono cellulare, che potrà anche essere fornito dall’Azienda al Lavoratore per uso di servizio.
Durante i turni di reperibilità, il lavoratore s’impegna a mantenere il cellulare acceso e carico e di permanere in zone nelle quali sia assicurata la copertura telefonica e il tempestivo intervento.
Il Lavoratore in reperibilità sarà in ogni caso libero di spostarsi, purché assicuri sempre la raggiungibilità e la possibilità d’intervento.
Alla chiamata, egli è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all’intervento richiesto, rispettando il tempo di attivazione preventivamente concordato.
[…]
Salvo diverso Accordo Aziendale di Secondo livello, la reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:
a) giornaliera: pari a 16 (sedici) ore nei giorni feriali o 24 (ventiquattro) ore nei giorni festivi o di riposo settimanali;
b) settimanale;
c) con diversa configurazione concordata tra l’Azienda e il Lavoratore.
La reperibilità continuativa settimanale non potrà eccedere una settimana su 4 (quattro) e non dovrà comunque essere richiesta per più di 7 (sette) giorni continuativi. Qualora al Lavoratore in reperibilità siano richiesti uno o più interventi la cui durata, comprensiva dei tempi di viaggio, raggiunga le 8 (otto) ore, il Lavoratore avrà diritto di comunicare all’Azienda la sua impossibilità di procedere nel servizio di reperibilità, potendo così usufruire del riposo. In tale caso, al Lavoratore sarà comunque dovuta l’intera Indennità di Reperibilità prevista.
Per l’effettivo svolgimento dei turni di reperibilità, le Aziende riconosceranno al Lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta per il tempo d’intervento, una specifica indennità giornaliera […]
Le ore d’intervento effettuato in reperibilità, ivi comprese quelle c.d. “da remoto”, rientrano nel computo dell’orario di lavoro straordinario, salvo il riconoscimento, previo accordo tra Azienda e Lavoratore, di riposi compensativi. Esso sarà retribuito con le maggiorazioni previste dal presente CCNL per il lavoro straordinario con riposo compensativo o lavoro straordinario diurno, notturno o festivo.
Nel regime di reperibilità sono ammesse le deroghe al riposo giornaliero, con il limite complessivo annuale di 24 (ventiquattro) giorni lavorativi, salvo diverso Accordo di secondo livello.
Il tempo di reperibilità può coincidere con il tempo di riposo giornaliero e/o settimanale, qualificando così l’eventuale lavoro effettuato.Non riesco a comprendere quale sia la differenza tra lavoro ordinario e reperibilità perchè il mio lavoro è intervenire nei processi bloccati, qual è dunque il confine, vengono solamente tolte alcune attività che non svolgo regolarmente.”
Mi pare che sia stato concesso il lavoro mal retribuito oltre l’ordinario.
Posso rifiutarmi posto che fruisco dei permessi l. 104 e la reperibilità non è retribuita ma compensativa e non è regolamentata nel mio contratto ma viene rimandata al CCNL (vecchio del 2015) e alla policy aziendale e nel mio contratto ci sono dei orari prestabiliti 9-14 L-V?
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