DOMANDA: sono sottoposto a ritmi di lavoro elevatissimi in un ambiente che non ritengo adeguato. Cosa posso fare secondo la legge 626?
RISPOSTA:
La legge su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e le successive modifiche e integrazioni regolamentano la sicurezza sui luoghi di lavoro. Prevede la possibilità di nominare un delegato aziendale e uno dei lavoratori per individuare i rischi e le anomalie sul luogo di lavoro.
Oggi la legge 626 è stata “riversata” nel Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (detto anche TUSL). Il TUSL è un insieme di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro emanate con il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
Secondo l’articolo 174 “Obblighi del datore di lavoro”, il datore di lavoro, all’atto della valutazione del rischio spiegato all’articolo 28 del TUSL, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale; c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all’articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all’allegato XXXIV.