22 Novembre 2024

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Prescrizione debito TFR

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      Redazione
      Amministratore del forum

        DOMANDA: Per evitare la prescrizione debito TFR, con la mia azienda abbiamo sottoscritto un accordo di rateizzazione del TFR. Dopo due anni non ho ancora ricevuto il saldo dovuto. Cosa posso fare?

        RISPOSTA:

        La rateizzazione del trattamento di fine rapporto prevede un accordo siglato dalle parti, possibilmente davanti a un pubblico ufficiale/sindacato/DTL/ecc.. Con tale accordo, le consigliamo di rivolgersi a un ufficio sindacale per fare un’ingiunzione di pagamento. Non deve far superare i 5 anni dalla chiusura del rapporto di lavoro o dall’accordo siglato per fare l’ingiunzione, pena la decadenza per prescrizione del debito.

        Come scritto in precedenza, il diritto al TFR si prescrive in cinque anni (articolo 2948, comma 5 del codice civile) che decorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Quando il diritto al trattamento di fine rapporto è riconosciuto da sentenza di condanna passata in giudicato si prescrive in dieci anni (articolo 2953 del codice civile).

        Inoltre, l’Inps ha il “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto” – regolato grazie all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 – esteso col decreto legislativo 80/92 alle ultime retribuzioni (artt.1 e 2) e anche alla previdenza complementare (art.5) – avente lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro, in caso di insolvenza di quest’ultimo, nel pagamento del T.F.R. e/o delle ultime tre mensilità ai lavoratori subordinati, cessati dal lavoro, o loro aventi diritto. (art.2120 c.c.)
        Col dlgs 19/8/2005 n. 186 adottato in attuazione della direttiva del Consiglio dell’ Unione Europea 2002/74/CE del 23 settembre 2002 sono state regolamentate anche le situazioni “transnazionali”.

        In virtù della L. 88/89, il Fondo di Garanzia è confluito nella Gestione Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti. Per maggiori informazioni visitare anche il sito dell’INPS.

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