Periodo di comporto: come funziona
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26 Settembre 2016 alle 09:57 #5198
Buongiorno Antobre,
ecco i contatti dei nostri colleghi della UILTuCS Brescia:
Indirizzo: Via Rodolfo Vantini, 18
Telefono: 030 47435Su come muoversi: dipende dal rapporto che ha con l’azienda. Tuttavia, siccome è una procedura prevista dalla legge, non credo possano farle problemi.
Al massimo, credo possano indicarle una strada alternativa al sindacato come la Direzione provinciale del lavoro o la commissione di certificazione ma il risultato non cambierebbe.
Quindi, può rivolgersi direttamente al sindacato, spiegare le sue necessità e valutare ulteriormente come procedere con i colleghi bresciani.
Provi a sentirli telefonicamente o andare direttamente in sede per fissare un appuntamento.
Grazie ancora per averci contattato e buona giornata,
Mario
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23 Settembre 2016 alle 18:00 #5197
Grazie per la gentile risposta. Sono di Brescia, mi potete indicare voi a chi rivolgermi? Non sono iscritto a nessun sindacato, quindi chiedo aiuto a voi. Altra domanda, come è meglio muoversi? Devo anticipare questa mia decisione in azienda oppure meglio presentarsi direttamente con una richiesta ufficiale fatta tramite la persona che mi indicherete? Grazie per il supporto!
saluti
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19 Settembre 2016 alle 12:14 #5168
Buongiorno Antobre,
l’articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 prevede che lei possa richiedere un demansionamento volontario alla sua azienda, tramite accordo.
Il rifiuto del demansionamento da parte dell’azienda, secondo la giurisprudenza in materia di demansionamento, non prevede il licenziamento o ancora peggio le dimissioni.
Tra i motivi del demansionamento richiesto dal lavoratore è previsto proprio il miglioramento del rapporto qualità di vita – lavoro. Quindi, la motivazione, secondo me, è più che valida vista la sua situazione.
Inoltre, sempre il decreto prevede che venga stipulato un accordo individuale davanti alle commissioni di certificazione/sindacato/Direzione territoriale del lavoro, per fissare la modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita.
Per fare la richiesta di accordo o avere ulteriori informazioni con documenti alla mano (lettera di assunzione, accordi aziendali di secondo livello), può rivolgersi a un sindacato di categoria cui è iscritto e/o conferisce mandato, da un avvocato o da un consulente del lavoro.
Se vuole farsi assistere dalla nostra organizzazione, mi scriva in quale città lavora e le darò i contatti utili.
Cordiali saluti,
Mario
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18 Settembre 2016 alle 11:06 #5162
Buongiorno, non trovo la sezione corretta spero possiate indirizzarmi o rispondere qui.
sono assunto a tempo indeterminato con contratto ccnl settore turismo alberghi. Mansione capo ricevimento.
per esigenze personali legate alla famiglia, acquisto nuova casa e altre attività non riesco più a ricoprire questo ruolo che mi porta a stare via da casa troppe ore. Una richiesta di demansionamento volontario può essere una richiesta che per migliorare le mie condizioni di vita può essere accettata dalla mia azienda? Attualmente siamo anche sotto organico pertanto copro anche turni di apertura e chiusura, quindi poco cambierebbe a livello di organico se non cambio nella mia mansione. L’azienda può rifiutare la mia richiesta? Se faccio esplicita richiesta scritta e faccio leva sulle mie esigenze personali ci potrebbe esssere una possibilità che la cosa vada in porto senza che io debba dimettermi?
altra info, certamente la mia retribuzione verrà ritoccata ma potrei avere ripercussioni o peggioramenti sulla qualità lavorativa? Cosa mi consigliate di fare? L’eventuale richiesta dovrei farla tramite chi?
grazie infinite per il supporto
Antonio G.
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26 Maggio 2016 alle 17:05 #4917
L’articolo 175 del CCNL Commercio regola il periodo di comporto durante la malattia. Il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di 180 giorni nell’anno solare (attenzione, non di calendario).
Il periodo di comporto è riferito all’assenza del lavoratore dal posto di lavoro per malattia. All’articolo 181 del CCNL Commercio è previsto un’ulteriore periodo di aspettativa non retribuita di 120 giorni da richiedersi prima dello scadere del periodo di comporto.
Trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento.
Per quanto riguarda i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, le norme relative alla conservazione del posto di lavoro e al trattamento retributivo che si rifà all’articolo 176 sul trattamento economico della malattia sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.
Per ulteriori informazioni, si può consultare il CCNL Terziario (clicca qui per scaricarlo).
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