Periodo di comporto e dimissioni aziendali
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Taggato: aspettativa, indennità di malattia, licenziamento
- Questo topic ha 3 risposte, 3 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 8 anni, 4 mesi fa da Sindacato-Networkers.it.
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18 Luglio 2016 alle 11:31 #5037
Buongiorno Symon,
per il punto 1 basterà un semplice certificato medico da inviare all’azienda. Quindi sì, che non sia di natura cronica o psichica.
Per il punto 2 il “regolare” si intende per legale, corretto o che, come ha scritto lei, deve informare il datore di lavoro della sua malattia.
Spero di essere stato ulteriormente chiaro e di supporto.
Saluti,
Mario
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17 Luglio 2016 alle 15:27 #5034
Si grazie, è stata un utile delucidazione ,
Volevo chiedere solo una cosa che non capisco..
Quando mette nel punto 1: “purchè non si tratti di malattie croniche/psichiche”… a cosa si riferisce? vuol dire che bisogna dare documenti del medico di conferma di una malattia (che non sia cronica ne psichica) ? e nel punto 2: “che siano esibiti regolari certificati medici” si riferisce che il datore di lavoro deve venire a conoscenza della problematica, oppure si riferisce al continuo invio, (nonostante si tratti di aspettativa non retribuita e non di malattia) del certificato/i medico?
Grazie mille
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8 Luglio 2016 alle 17:00 #5024
Buongiorno Shuffle,
l’articolo 125 del CCNL Turismo fissa intanto il periodo che va per anno, dove per anno si intende dall’1 gennaio al 31 dicembre.
Se il lavoratore si ammala o si infortuna più volte nel corso dell’anno, i relativi periodi di assenza sono cumulabili. Quindi, per rispondere alla sua prima domanda, visto che i giorni di malattia sono cumulabili, credo sia giusta la prima ipotesi.
Secondo l’articolo 126 del CCNL Turismo può chiedere l’aspettativa per un periodo massimo di 120 giorni alle seguenti condizioni:
1) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche;
2) che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici;
3) che il periodo successivo ai 180 giorni di malattia sia considerato di aspettativa senza retribuzione.
Deve inviare una raccomandata A.R. (con ricevuta di ritorno) prima del 180° giorno di assenza per malattia. Nella lettera dovrà dichiarare di accettare le suddette condizioni.
Al termine di questo periodo, se non rientra, il datore di lavoro potrà licenziarla. Questo periodo comunque è utile ai fini dell’anzianità di servizio se continua a lavorare.
Spero di essere stato chiaro e utile.
Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti e porgo
cordiali saluti,
Mario
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8 Luglio 2016 alle 11:46 #5023
Salve, volevo chiedervi un chiarimento.
Io sono dipendente a tempo indeterminato con CCNL turismo con livello di inquadramento 4.
Purtroppo a causa di gravi problemi di salute ho fatto due mesi di malattia per poi rientrare un giorno e rimettermi in malattia per la non capacità di lavorare. Ho letto che le nuove disposizione legislative permettono all’azienda di licenziare un dipendente che arrivi a 180 gg di malattia.
Nel mio caso fà fede l’inizio della malattia non tenendo conto del giorno di rientro lavorativo e quindi facendo un calcolo unico (a parte quel giorno), oppure il comporto calcolabile per passare i 6 mesi parte dalla malattia deve essere continuo e quindi fà testo il periodo calcolato DOPO quel giorno di rientro al lavoro? Inoltre ho saputo che finiti i 6 mesi di malattia posso prolungare richiedendo l’aspettativa: Possono rifiutarmela se non’è previsto dal contratto?
Grazie
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