Aspettativa
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- Questo topic ha 34 risposte, 11 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 4 anni, 3 mesi fa da Sindacato-Networkers.it.
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27 Luglio 2020 alle 13:30 #9515
lavoro nel settore ristorazione collettiva CCNL TURISMO PUBBLICI ESERCIZI a full time ,a ottobre ho la possibilità di entrare come precario a insegnare nelle scuole superiori . Vorrei porle le seguenti domande:
1) posso mettermi in aspettativa dalla società di ristorazione e andare ad insegnare nelle scuole ( a tempo determinato?)
2) se non è previsto l’ aspettativa per cambio e prova di nuovo lavoro si può’ fare un ACCORDO SINDACALE che prevede questi casi?
3) non è una domanda ma un mio pensiero,i governi per anni volevano la flessibilità del mercato del lavoro e non legiferano sull’aspettativa per cambio lavoro per dare la possibilità di provare a cambiare .
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28 Luglio 2020 alle 09:38 #9519
Buongiorno,
se da un lato la legge prevede nel settore privato che non può chiedere aspettativa non retribuita per fare un altro lavoro, dall’altro potrebbe provare a valutare – confrontandosi col suo datore di lavoro ai fini di un accordo – un passaggio da full time a part time del suo attuale lavoro, compatibile con il lavoro di ottobre.
Spero di averle dato qualche informazione in più.
Non esiti comunque a contattare pure l’ufficio UILTuCS più vicino a lei e che può trovare cliccando sulla mappa blu dell’Italia presente in questa pagina, così da farsi assistere al meglio e nel tempo.
Saluti,
Mario
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11 Gennaio 2020 alle 15:35 #8792
Salve
Lavoro da quasi 4 anni in una azienda, contratto tempo indeterminato e recentemente mi trovo in mezzo di un licenziamento collecttivo. La mia domanda è riguardo al passaggio di consegne al lavoro.
Oltre dei applicazioni/tool che possiede l’azienda, io ho sviluppato dei piccoli tool con le mie competenze in questi anni. Su questi lavori sviluppati da me, che obbligo ho?
Grazie
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14 Gennaio 2020 alle 12:29 #8795
Buongiorno,
Secondo i seguenti riferimenti di legge (L. n. 633/1944, art. 12-bis; D.Lgs. n. 276/2003, art. 65, c.2) le posso scrivere che salvo patto contrario, qualora il dipendente o collaboratore a progetto realizzi programmi per elaboratori o banche dati, nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal datore di lavoro, a quest’ultimo spetta il diritto esclusivo della loro utilizzazione economica.
Per il resto, si tratta di materia da tribunale ordinario, non del lavoro.
Saluti,
Mario
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12 Giugno 2018 alle 06:29 #6838
Buongiorno, provo ad esporre il mio caso che è ancora ad oggi in pending vista la particolarità che lo contraddistingue. Dipendente part time a tempo indeterminato presso una grande azienda di trasporti, chiedo un congedo di tre mesi per gravi motivi familiari per assistenza urgente a mia madre e nonno allegando i certificati medici richiesti. Come da normativa del Decreto Ministeriale il datore di lavoro è tenuto a rispondere motivando un eventuale diniego entro dieci giorni dalla domanda protocollata dall’ufficio del personale. Ricevo all’undicesimo giorno la risposta scritta in cui viene espresso il diniego senza motivazione. Secondo la legge del 2000 il datore di lavoro è tenuto a motivare l’eventuale diniego specificando altresì l’impossibilità di accettazione per impossibilità di sostituzione del dipendente e per ragioni tali da essere ritenute più gravi rispetto alla problematica del dipendente. Sempre nella legge e bel successivo D.M. viene espressa la possibilità per il dipendente di rivolgersi ad una Commissione Paritetica Territoriale per tentare una conciliazione con l’azienda. Mi rivolgo quindi ad un sindacato che mi conferma il congelamento della Commissione Paritetica nell’ultimo contratto collettivo tra azienda e sindacati. Mi consigliano quindi di rivolgermi a un avvocato per tentar di smuovere l’azienda. Nel frattempo scrivo all’ufficio del personale per chiedere le motivazioni del diniego e e i termini temporali non rispettanti i dieci giorni. Qualora il datore di lavoro non rispetti i termini previsti dalla legge e vista l’impossibilità di procedere tramite Commissione Paritetica come posso muovermi per poter far valere i miei diritti? Vi prego, aiutatemi a capire perché il tempo corre e i miei familiari hanno bisogno del mio aiuto. Questa situazione mi sta creando un vero disagio e dispiacere…Grazie di cuore.
- Questa risposta è stata modificata 6 anni, 5 mesi fa da polveredistelle.
- Questa risposta è stata modificata 4 anni, 10 mesi fa da Redazione.
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12 Giugno 2018 alle 14:53 #6841
Buongiorno Polveredistelle,
l’art.21 del CCNL Logistica e trasporto merci del 2015 prevede:
1 – il lavoratore può richiedere e usufruire di un periodo di congedo, della durata non superiore a due anni nell’arco della vita lavorativa, per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell’art. 4 della legge 8/3/2000 n.53 comma 2 e dell’art. 2 del Decreto del Ministro per la solidarieta sociale del 21/7/2000 n.278 concernente congedi per eventi e cause particolari………………ecc…… Tra i gravi motivi per i quali è giustificata la richiesta del congedo di cui al presente articolo c’è.
2 capoverso 2° comma – necessità di impegno particolare nella cura o nell’assistenza di congiunti ai vari livelli come da paragrafo 2 del suddetto art.
Alla fine dell’articolo al paragrafo 7, si fa riferimento agli obblighi aziendali e cito ancora: entro 15gg. di calendario dalla ricezione della domanda, l’azienda deve pronunciarsi; qualsiasi risposta prevede obbligatoriamente le motivazioni che riguardano il rifiuto, in base alle leggi e decreti dicui sopra.
Ritengo che la struttura sindacale alla quale si è rivolto, dovrebbe essere in grado di supportarla anche sul piano legale di norma le OO.SS hanno sempre una struttura legale di riferimento.
Se esiste Rappresentanza sindacale aziendale può farsi aiutare anche da loro.
Non sò dirle di più, mi scuso
Saluti Gioia
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10 Gennaio 2020 alle 16:40 #8785
Salve, mi piacerebbe avere chiarimenti in merito ad alcuni aspetti dell’oggetto di questa discussione. Lavoro in un negozio d’abbigliamento di una grande catena italiana dal 2010, contratto, quindi, indeterminato full time, 3 livello. Vorrei trascorrere un periodo di 6/7 mesi al massimo all’estero per perfezionare il mio inglese (cosa che chiaramente non è offerta come formazione dal datore di lavoro). So che questo non può configurarsi come richiesta d’aspettativa per motivi di studio. È possibile far ricorso a “motivi personali” (se previsti dal nostro ccnl)? E se è così, quali sono le modalità di presentazione della domanda e i tempi ? Se la risposta dell’azienda fosse negativa, dovrebbe essere motivata? C’è modo di appellarsi? Grazie mille in anticipo. Saluti
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14 Gennaio 2020 alle 12:19 #8794
Buongiorno,
salvo accordo con l’azienda, non è previsto da contratto collettivo un periodo di aspettativa non retribuita per motivi prettamente personali come questo.
Sì, senza dubbio, se fa una richiesta formale, l’azienda dovrebbe motivare la risposta di diniego.
Provi comunque a parlarne col suo responsabile aziendale.Saluti,
Mario
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28 Giugno 2018 alle 15:15 #6938
Buonasera , avrei bisogno di capire come posso muovermi e cosa devo fare .
Ho un contratto indeterminato di 4 livello trasporti e logistica .
Adesso e fino al 8/7 sono in ferie ma la mia compagna convivente ( da oltre 7 anni) ha saputo che deve operarsi d’urgenza lunedi 2/7 .
Volevo sapere se , anche se sono in ferie , posso chiedere un congedo parentale di 3 giorni per assistere la mia compagna o se c’è un modulo specifico .
Inoltre visto che dovra’ stare ferma per un mese , avevo pensato di chiedere un aspettativa non retribuita di 2/3 settimane per assisterla , partendo appunto dalla data in cui dovrei rientrare al lavoro ( 9/7) . c’è un modulo da compilare e dare al datore di lavoro ?
- Questa risposta è stata modificata 6 anni, 4 mesi fa da daw69.
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29 Giugno 2018 alle 15:35 #6944
Buongiorno Daw,
le consiglio di leggere quanto prevede l’INPS sul loro sito per quanto riguarda il congedo parentale, così da andare sicuri sulla richiesta e sulla base della vostra posizione lavorativa e familiare. Sotto i link.
Congedi parentali: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46130
Indennità per congedo parentale: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50583
Per quanto riguarda l’aspettativa non retribuita, l’articolo 78 del ccnl trasporti e logistica prevede quanto segue:
Art. 78 – Aspettativa
1. Al lavoratore che abbia una anzianità di servizio non inferiore a tre anni, l’Azienda
può concedere un periodo di aspettativa per malattia (oltre il periodo di conservazione del posto
di cui all’art. 36 trattamento malattia infortunio) nella misura massima di 6 mesi, prorogabile, per
documentate ulteriori necessità di convalescenza, sino ad un massimo di altri 6 mesi.
2. Sempre che ricorrano gli stessi requisiti di anzianità, l’Azienda può concedere al
lavoratore che ne faccia richiesta per comprovate e riconosciute necessità personali e familiari
una aspettativa, in relazione alla natura della necessità, che ha motivato la richiesta stessa.
103
3. Gli anzidetti periodi di aspettativa non comportano retribuzione, né maturazione di
alcun effetto contrattuale.Spero di essere stato di aiuto.
Cordiali saluti,
Mario
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27 Giugno 2017 alle 22:15 #5810
Buongiorno,
sono una dipendente con contratto commercio e il 5 giugno ho chiesto alla mia azienda un periodo di aspettativa per gravi motivi familiari, con inizio da metà luglio. Ho inviato la richiesta specificando quanto necessario e, contestualmente, ho fornito le dovute certificazioni utili alla valutazione delle mie necessità.
Purtroppo ad oggi, seppur abbia già inviato 3 email di sollecito all’ufficio del personale, non ho ancora ottenuto alcuna risposta ed il mio responsabile mi dice che non può far nulla poichè tale procedure non dipende da lui.
Viste le mie reali esigenze e lo stallo in cui mi trovo sto valutando anche l’ipotesi dimissioni. Desidererei pertanto sapere:
– quali azioni posso intraprendere verso l’azienda per indurli a fornirmi una risposta?
. visto che non ho ricevuto alcuna risposta entro i 10 giorni previsti dal contratto nazionale, posso dimettermi senza rispettare i tempi di preavviso? potrei dimettermi per giusta causa?
– nel caso in cui nei prossimi giorni l’azienda mi proponesse di ritardare l’avvio della mia aspettativa di 15/30 giorni (opzione per me inaccettabile), potrei comunque considerarlo come rifiuto della mia richiesta, quindi dimettermi senza preavviso?
Grazie
Francesca
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29 Giugno 2017 alle 09:34 #5813
Buongiorno Cutox,
visto che sono passati i 10 giorni previsti dall’articolo 157 del CCNL Terziario, le consiglio di fare ricorso alla Commissione paritetica territoriale di conciliazione e al Collegio arbitrale che dovrà convocare le parti entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
Il suo caso non rientra direttamente nelle dimissioni per giusta causa secondo i principali motivi espressi dalla giurisprudenza (per esempio, da sentenze già emesse dalla Cassazione), quindi sarebbe tutto da dimostrare.
Le dimissioni senza obbligo del preavviso sono previste per i contratti a tempo determinato, come scritto sempre nell’articolo 157 del CCNL Terziario.
Per quanto riguarda un’eventuale valutazione sulle dimissioni per giusta causa o per il ricorso alla commissione paritetica/Collegio arbitrale le consiglio comunque di rivolgersi a un nostro rappresentante sindacale nella sua azienda, se presente, oppure a un nostro ufficio della sua città.
Se interessato, trova i contatti tramite la mappa blu dell’Italia che vede nella colonna di destra del nostro sito web. Oppure, se mi scrive la città dove lavora, le indicherò volentieri i recapiti.
Cordialmente,
Mario
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26 Maggio 2017 alle 14:44 #5731
salve
vole chiedere una cosa io ho chiesto un periodo di aspettativa non retribuita di 6 mesi
hanno accettato:ma non dal periodo che ho chiesto io.
lo hanno il diritto di accettarla da quando hanno voglia loro?????
o sono obbligati a darmi il periodo da quando ho chiesto io.
grazie
- Questa risposta è stata modificata 7 anni, 6 mesi fa da norin.
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26 Maggio 2017 alle 16:40 #5733
Buongiorno Norin,
immagino sia un’aspettativa non retribuita per malattia. Ma avendo una sua conferma si potrebbe essere più precisi.
In questo caso, l’aspettativa – secondo l’articolo 181 del CCNL Commercio – deve essere supportata da regolari certificati medici che indicano il periodo in questione.
Il datore di lavoro deve dare solo una risposta scritta fissando la scadenza del periodo di aspettativa.
In caso di malattia (o per maternità, o infortunio per esempio) il datore di lavoro non può decidere il periodo.
Mi faccia sapere.
Cordiali saluti,
Mario
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27 Maggio 2017 alle 07:42 #5734
Buon giorno
no è in aspettativa normale non retribuita (non è per malattia)avevo chiesto dal1/9/2017e loro melanno accettata dal 20/9/2017
se volessi licenziarmi come devo fare quanti giorni di preavviso devo dare? Ho un contrattoUNEBA 6^Livello
grazie
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29 Maggio 2017 alle 11:36 #5737
Buongiorno Norin,
l’articolo 66 relativo all’aspettativa non retribuita del CCNL Uneba recita così: “fermo restando la salvaguardia delle esigenze di servizio”. Quindi, se l’azienda ha particolari esigenze che prevedono la sua presenza fino al 20, possono trattenerla in servizio.
Le consiglio in questo caso di provare a chiedere la motivazione di questo spostamento di data di inizio della sua aspettativa non retribuita.
Per quanto riguarda le sue dimissioni, secondo l’articolo 71 sono 15 giorni di preavviso (usando la lettera raccomandata) per i lavoratori inquadrati al sesto livello.
I termini di preavviso iniziano dalla fine del mese o dal giorno 16 di ogni mese.
Cordialmente,
Mario
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22 Maggio 2017 alle 06:23 #5709
Buongiorno,
ho un po’ di domande da porre e questa mi è sembrata la discussione più attinente. Mi scuso se non affronterò solo il tema del titolo.
Sto lavorando con contratto CCNL studi professionali in sostituzione maternità. Il contratto non ha data di termine perché è indicato “fino al rientro della titolare”.Vivo una situazione di disagio sul lavoro dovuta a difficoltà di comunicazione, ad alcune battute e atteggiamenti che non gradisco, ad errori burocratici sulla mia posizione e a condizioni di lavoro gradualmente cambiate rispetto ai primi periodi di lavoro. Anche in fase di colloquio mi sono state dette (solo verbalmente) cose che poi non si sono rivelate veritiere.
A lungo andare ho cominciato a soffrire di ansia e depressione e mi è stato diagnosticato un disturbo psichiatrico dovuto alla situazione che sto vivendo.
Non riuscendo più a lavorare ho chiesto di sciogliere il contratto ma mi è stato detto che adesso non è possibile. Ho chiesto supporto al medico di base per capire se posso stare in malattia fino alla fine del contratto e mi ha risposto che non è d’accordo a darmi un periodo così lungo.Cosa posso fare per divincolarmi?
La malattia psichica mi da diritto ad esigere la risoluzione oppure l’aspettativa?
Mi preoccupa anche il fatto che non so esattamente quando finirà il mio contratto. Se la persona che sostituisco decide di non tornare più, cosa succederà al mio contratto?Ringrazio anticipatamente per l’aiuto che fornite.
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22 Maggio 2017 alle 16:26 #5717
Buonasera Lia,
ha provato a parlarne della sua situazione con la sua responsabile aziendale? Se sì, che risposte ha avuto?
Per verificare il problema dal punto di vista psichico, sarebbe opportuno avere un certificato di un medico specialistico, non del medico di base. Avuto quello, sarà quest’ultimo ad attenersi alle indicazioni dello specialista e darle i relativi giorni di malattia.
Tuttavia, prima di rivolgersi ai medici, le consiglio di parlare con un nostro ufficio che tratta i casi come il suo.
Inoltre, chiedere un licenziamento del genere, comporterebbe anche la verifica delle cause e degli effetti sull’ambiente lavorativo, sostenute anche dal medico legale.
Comunque, se mi scrive la città dove lavora, le indico una sede più vicina a lei.
Cordialmente,
Mario
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8 Aprile 2017 alle 11:20 #5580
Buongiorno Mario
la ringrazio per la dettagliata risposta.
Io lavoro a Milano e desideravo sapere se, al di là della distanza, qualcuno dei vostri uffici in Lombardia riceva il sabato.
Grazie
Geremia
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22 Maggio 2017 alle 16:14 #5715
Buonasera Geremia,
il nostro ufficio di Milano sito in via Melchiorre Gioia 41/a è aperto il sabato mattina. Ecco il numero di telefono: 02760679403.
Rinnovo i saluti,
Mario
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10 Aprile 2017 alle 17:04 #5587
Buongiorno Geremia,
ho sentito i colleghi di Milano e mi hanno detto che non sono aperti il sabato ma puoi scrivere a mail@uiltucslombardia.it o telefonare allo 02/7606791 per approfondire la tua richiesta.
Cordialmente,
Mario
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1 Aprile 2017 alle 11:19 #5557
Buongiorno
sono dipendente da 8 anni di una GI, primo livello CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi settore Commercio.
Entrambi i miei genitori sono anziani, soffrono di molteplici patologie e hanno necessità di assistenza. A tal fine vorrei richiedere l’aspettativa non retribuita di circa 3 mesi ma la mia assenza potrebbe generare difficoltà nella gestione di una commessa. Desidererei pertanto avere dei chiarimenti su alcuni punti di seguito elencati.
1. Una volta verificato che sussistano i presupposti relativi alle patologie dei miei genitori, l’azienda può comunque rifiutare la mia richiesta di aspettativa a causa degli impatti sul progetto?
2. Per la verifica dei suddetti presupposti, quale documentazione dovrò produrre? E’ sufficiente la certificazione del medico di famiglia oppure l’azienda ha facoltà di chiedermi i vari referti medici? Preciso che io ed i miei genitori siamo disponibili a fornirli, ma alcuni di essi sono stati redatti a seguito di visite presso studi medici privati.
3. Ho un fratello, anch’essa lavoratore, che convive con i miei genitori. La mia azienda potrebbe chiedermi informazioni circa la composizione del nucleo familiare dei miei genitori, la professione di mio fratello o altro ancora ?
4. Qualora la richiesta di aspettativa mi venisse rifiutata, ho diritto di richiedere le dimissioni senza preavviso già in prima istanza?
Ringrazio in anticipo.
Saluti
Ger
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4 Aprile 2017 alle 15:15 #5560
Buongiorno Geremia,
l’articolo 157 del CCNL Commercio regola l’aspettativa per gravi motivi familiari.
Innanzitutto dovrà presentare una richiesta scritta specificando i motivi la durate del periodo di congedo precisando la durata minima dello stesso (il massimo consentito è di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa, frazionabili o continuativi).
Nella lettera dovrà specificare, anche con autocertificazione sostitutiva nei casi consentiti, il legame di parentela con i soggetti coinvolti.
Dovrà fornire i documenti previsti dall’articolo 3 del decreto interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 e cioè: “devono presentare idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro cinque giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa del lavoratore o della lavoratrice; la certificazione delle patologie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), deve essere presentata contestualmente alla domanda di congedo.”
Il suo datore di lavoro dovrà rispondere entro 10 giorni dalla richiesta di congedo. I casi urgenti prevedono invece 3 giorni lavorativi.
L’eventuale diniego o proposta di rinvio a un periodo successivo e determinato o la concessione parziale devono essere motivati. La domanda può essere riesaminata – su richiesta del lavoratore – nei successivi 10 giorni.
In caso di contrasto sulla presenza dei motivi familiari o sul diniego, può ricorrere alla Commissione paritetica territoriale di conciliazione che vi convocherà entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
Sugli aspetti legati a suo fratello, credo non rientrino nella valutazione complessiva del problema.
Sulle dimissioni senza preavviso: secondo l’articolo 241 del CCNL commercio, lei può rinunciare al preavviso facendo richiesta scritta al datore di lavoro.
Per ulteriori informazioni, con documenti alla mano, le consiglio tuttavia di contattare un nostro ufficio vicino a lei per farsi assistere al meglio.
Se mi dice la città dove lavora, posso indicarle una nostra struttura.
Con la speranza di averle fornito qualche informazione utile di supporto, le porgo cordiali saluti.
Mario
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26 Settembre 2016 alle 16:42 #5209
Buongiorno Shuffle,
bene. Vuol dire che le applicano il CCNL Turismo Confcommercio, siglato anche da noi come sindacato.
Sì, giustamente l’azienda le ricorda gli articoli (del codice civile, il primo, e del CCNL Turismo, il secondo) cui fa riferimento anche lei.
L’importante, come detto nei post precedenti, che se vuole usufruire anche dei 120 giorni di aspettativa, faccia la raccomandata con ricevuta di ritorno prima della scadenza dei 180 giorni.
Sì, al momento i 180 giorni si contano dall’1 gennaio al 31 dicembre e si riazzerano ogni anno.
Questo è il link al CCNL Turismo Confcommercio cui fa riferimento la sua azienda: http://www.uiltucs.it/pdf/turismo/CCNL_Turismo_Confcommercio_2010.pdf
Sperando di essere stato d’aiuto, non esiti a contattarmi se ha ulteriori dubbi o problemi e le auguro buon lavoro e buona giornata.
Mario
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26 Settembre 2016 alle 16:04 #5207
Grazie Sig. Mario, ho inviato la richiesta ed è stata accettata, precisandomi però che l’articolo in questione è il 174 e non il 127.
Mi hanno però avvisato, e cito testuali parole: ” in ogni caso la concessione dell’aspettativa non rappresenta, neanche implicitamente, la rinuncia a procedere, ricorrendo i presupposti di legge e di contratto, all’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro tra noi, ai sensi art. 2110 e art. 173.
Come và interpretata questa aggiunta? grazie
Nel mio contratto poi, sono previsti i 180gg di malattia nell’anno solare + i 120 di aspettativa, e quindi passato l’anno eventualmente si ha diritto nuovamente ai 180gg?
Grazie, saluti
- Questa risposta è stata modificata 8 anni, 1 mese fa da Shuffle.
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15 Settembre 2016 alle 11:17 #5149
Buongiorno Shuffle,
l’articolo che ha citato credo faccia riferimento a un ccnl Turismo “pirata”, cioè firmato da sindacati e associazioni datoriali non rappresentative, con meno diritti e retribuzioni più basse.
Se l’azienda applica questo contratto a tutti i dipendenti, vi consiglio di rivolgervi il prima possibile a una struttura sindacale (noi siamo della UIL) e denunciare il fatto, poiché l’azienda rischia sanzioni e vertenze.
Il contratto più rappresentativo a livello nazionale e su cui deve far riferimento è quello che le ho linkato nei post precedenti.
Se mi scrive la città dove lavora, posso indicarle un nostro ufficio a lei più vicino.
Saluti,
Mario
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13 Settembre 2016 alle 14:51 #5141
Grazie.
Le risulta che l’articolo in questione sia il 162 del ccnl turismo del 28/5/2014 e non il 127?
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8 Settembre 2016 alle 09:35 #5126
Buongiorno Shuffle,
esatto, vengono gestiti in quel modo.
Deve inviare la raccomandata AR prima dei 180 giorni. Pena il licenziamento.
Inoltre, nella raccomandata deve dichiarare espressamente di accettare le suddette condizioni dell’articolo 127, cioè:
a) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche;
b) che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici;
c) che il periodo eccedente i centottanta giorni sia considerato di “aspettativa” senza retribuzione.
Cordiali saluti,
Mario
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8 Settembre 2016 alle 09:26 #5125
va bene. Quindi a parte la raccomandata che indichi la richiesta e il non percepimento dello stipendio, questi 120 gg vengono gestiti come una malattia normale e quindi con i certificati medici e i numeri di protocollo inviati all’azienda ogni rinnovo della malattia? Altra cosa, potrei inviare prima dello scadere dei canonici 180 gg la raccomandata x non rischiare di sforare con i giorni ed essere licenziato? Grazieinviati
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7 Settembre 2016 alle 17:07 #5124
Sì, prevede gli orari stabiliti per il controllo medico e deve rinnovare i giorni con il certificato e il protocollo del medico.
La richiesta può essere cumulabile, quindi spezzettata, fino al raggiungimento del massimo dei giorni previsti per l’aspettativa.
Saluti,
Mario
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7 Settembre 2016 alle 16:02 #5122
No mi riferivo agli ulteriori 120gg di aspettativa non retribuiti…viene gestita come una malattia per cui prevede degli orari stabiliti di controllo medico, e dovrei rinnovare i giorni con il certificato e il protocollo del medico, oppure no?
Può essere chiesta anch’essa spezzetata, chessò di mese in mese, ho và chiesta completa e quindi 120 gg?
Grazie
- Questa risposta è stata modificata 8 anni, 2 mesi fa da Shuffle.
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7 Settembre 2016 alle 13:21 #5121
Buongiorno Shuffle,
sì, sono previsti gli orari per i controlli medici (durante la retribuzione retribuita dei 180 giorni). Sarà necessario rinnovare i giorni tramite il certificato e il protocollo medico.
Oltre i 180 giorni, come scritto nel post precedente relativamente all’articolo 127 del contratto nazionale del turismo, potrà richiedere un’ulteriore periodo di aspettativa per malattia non retribuita di 120 giorni.
Se decide di usufruire dei 120 giorni di aspettativa per malattia non retribuita, ricordi di comunicarlo al datore di lavoro prima della scadenza dei 180 giorni, altrimenti non sarà valido e rischia il licenziamento.
I 180 giorni “ripartono” da zero all’1 gennaio dell’anno successivo. Quindi, per esempio, se al 31/12 di quest’anno ha utilizzato 100 giorni, dal primo gennaio del 2017 avrà nuovamente 180 giorni a disposizione.
Spero di essere stato chiaro e di aiuto.
Non esiti a contattarmi se ha ulteriori dubbi.
Cordialità,
Mario
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7 Settembre 2016 alle 10:16 #5120
Grazie per l’esauriente risposta
Volevo chiederle ancora un paio di cose:
L’aspettativa come viene gestita? come una malattia per cui prevede degli orari stabiliti di controllo medico, e dovrei rinnovare i giorni con il certificato e il protocollo del medico?
Se conclusa l’aspettativa non ho ancora risolto i problemi di salute, è possibile proseguire la malattia oltre i 180gg, essendo iniziato un nuovo anno solare?
Grazie
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6 Settembre 2016 alle 12:16 #5118
Buongiorno Shuffle,
no, il datore non può rifiutarla. E’ illegittimo.
Per quanto riguarda l’aspettativa per motivi di salute, il CCNL dell’industria turistica firmato da Federturismo, AICA, Filcams, Fisascat e UILTuCS prevede all’articolo 126 che in caso di malattia accertata o di infortunio il personale che non sia in periodo di prova o di preavviso ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di centottanta giorni per anno, intendendosi per tale il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.
Ove il lavoratore si ammali o si infortuni più volte nel corso dell’anno i relativi periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento del termine massimo di conservazione del posto di cui al precedente comma.
Qualora allo scadere del periodo per il quale è obbligatoria la conservazione del posto, il personale non possa riprendere servizio per il protrarsi della malattia, il rapporto di lavoro si intenderà risolto con diritto all’intero trattamento di fine rapporto ed a quanto altro dovuto, esclusa l’indennità sostitutiva di preavviso.
Mentre l’articolo 127 prevede che nei confronti dei lavoratori ammalati e infortunati sul lavoro la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di centottanta giorni dall’articolo 126 del presente Contratto, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo non superiore a giorni centoventi, alle seguenti condizioni:
a) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche;
b) che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici;
c) che il periodo eccedente i centottanta giorni sia considerato di “aspettativa” senza retribuzione.
I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R., prima della scadenza del centottantesimo giorno di assenza per malattia o infortunio e firmare espressa dichiarazione di accettazione delle suddette condizioni.
Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi del precedente articolo; il periodo stesso è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.
Se vuole, può scaricare qui il CCNL di riferimento e vedere anche gli altri articoli relativi ai casi particolari di malattia (tubercolosi, gravi malattie oncologiche: http://www.uiltucs.it/pdf/turismo/CCNL_Industria_Turistica_Federturismo_Confindustria_AICA_2010.pdf
Resto a disposizione e le auguro una buona giornata.
Mario
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5 Settembre 2016 alle 16:45 #5114
Salve, ho un contratto CCNL turismo & ristorazione a tempo indeterminato.
Avrei bisogno di chiedere l’aspettativa x motivi di salute, se ne ho diritto da contratto i datori di lavoro possono comunque rifiutarla?
E come posso sapere se effettivamente il mio contratto la prevede?
Il periodo minimo dell’aspettiva è un mese? E’ possibile rinnovarlo mese x mese fino a 4, oppure vanno subito chiesti i 4 mesi?
Per ottenerla devo allegare alla domanda inviata alla sede, un certificato medico?
Grazie mille
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