Sede di lavoro abituale e trasferta
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Taggato: Sede di lavoro abituale e trasferta
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15 Giugno 2017 alle 19:41 #5780
Buongiorno Gioia,
ringrazio per le preziose informazioni.
Data la particolarità e delicatezza della situazione chiedo se possibile avere un indirizzo mail per contattarvi in privato in modo da darvi maggiori informazioni e conoscere la struttura più vicina. Grazie.
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16 Giugno 2017 alle 15:48 #5789
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15 Giugno 2017 alle 12:25 #5775
Salve Ezio,
mi scuso per il ritardo con la quale rispondo, spero di esserle ancora utile.
Il CCNL Metalmeccanici Anpit Cisal prevede all’art. 146 che, cito testualmente:
” Qualora l’azienda richieda al lavoratore l’utilizzo per motivi di lavoro del mezzo di trasporto di proprietà del lavoratore, dovrà essergli corrisposto il rimborso delle spese carburanti, lubrificanti, per rischio d’uso, per manutenzione e per usura del mezzo, che si convengono pari al 60% del costo km. ACI.”
L’art. 147 del suddetto CCNL – Trasfertisti – cito:
” Ai trasfertisti (installatori d’impianti, manutentori esterni o presso terzi, ecc.) oltre al rimborso delle spese sostenute, analiticamente documentate, nei limiti della normalità o nei limiti indicati dall’azienda, sarà riconosciuta la diaria giornaliera di cui al punto b) dell’art. 146 avente solo parziale natura retributiva, oltre all’indennità di cui al punto a) dello stesso articolo e alle condizioni ivi precisate.”
punto b) art. 146 – rimborso spese non documentabili, purchè analiticamente indicate dal dipendente, fino ad un importo giornaliero di € 12,00;
punto a) art. 146 – rimborso delle spese di viaggio dalla sede abituale al luogo di lavoro comandato e delle altre eventuali spese sostenute per conto dell’azienda, purchè analiticamente documentate e nei limiti della normalità o del’autorizzazione aziendale ricevuta.
Per quanto riguarda il secondo quesito, l’azienda non può in modo unilaterale decidere che il lavoratore è in permesso non retribuito, deve concordare con i lavoratori o i loro rappresentanti e in ogni caso, qualora esistano motivazioni valide, si possono utilizzare i permessi retribuiti.
Le consiglio di rivolgersi ad una struttura sindacale del suo territorio per farsi assistere e tutelare, noi siamo della Uil, ci faccia sapere dove risiede potremmo indirizzarla ad una ns. struttura.
Spero di esserle stata uile e scusi ancora per il ritardo, saluti
Gioia
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10 Giugno 2017 alle 19:57 #5761
Buongiorno,
lavoro come letturista contatori Enel con contratto a tempo determinato CCNL Metalmeccanica Anpi Cisal 8° Livello.
Il contratto stipulato con l’azienda prevede che la sede abituale di lavoro non sia fissa, bensì entro una zona a me assegnata, senza tuttavia specificarne la distanza chilometrica (che comunque si è sempre aggirata intorno 25-30 Km da casa).
Per la mansione mi viene riconosciuto il solo rimborso benzina ma non il rimborso chilometrico come da tabelle ACI, né tanto meno l’indennità mensa. Mi viene inoltre riconosciuta un’indennità forfetaria lorda (100€) che, a detta del datore, è comprensiva di tutto (utilizzo auto propria, mensa, utilizzo sim dati necessaria per lo svolgimento del lavoro).
Data la particolarità della mansione vorrei sapere, per i giorni in cui mi viene assegnata una zona distante dai 40-80 Km, a cosa ho diritto e come mi devo comportare qualora mi vengano negate le indennità che mi spettano, essendo a tutti gli effetti dei giorni di trasferta. Posso rifiutarmi di andare in zone così distanti?
Grazie.
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