Dimissioni dopo lunga malattia
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- Questo topic ha 4 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 7 anni, 4 mesi fa da Sindacato-Networkers.it.
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17 Luglio 2017 alle 16:23 #5858
Secondo l’articolo 58 del CCNL in questione, deve dare un preavviso scritto (consegna a mano o con raccomandata con ricevuta di ritorno) di 1/2 mese (giorni di calendario).
Le riporto di seguito l’articolo:
ART. 58 ‐ PREAVVISO
“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un lavoratore non in prova, non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un periodo di preavviso, salvo il caso di cui all’art. 56 (Provvedimenti disciplinari).
Il rapporto di lavoro a tempo determinato può essere risolto dal lavoratore prima della scadenza del termine osservando i termini di preavviso sotto indicati, che comunque non potranno superare il periodo intercorrente tra la data delle dimissioni e la scadenza del contratto.
La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei termini di preavviso più avanti previsti deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
E’ in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi un obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Il periodo di preavviso può coincidere con il periodo di ferie, se in tal senso concordato tra le parti.
Durante il compimento del periodo di preavviso, in caso di licenziamento, l’Azienda concederà al lavoratore brevi permessi per la ricerca di una nuova occupazione; detti permessi saranno concessi dalla Direzione tenuto conto delle esigenze dell’Azienda, anche utilizzando, fino a concorrenza, i permessi retribuiti in conto ferie, le ex festività, la riduzione dell’orario di lavoro.”Qui trova il suo contratto di riferimento: http://www.flai.it/wp-content/uploads/CCNL-piccola-e-media-IA-2013-2016-.pdf Guardi l’articolo 36 che riguarda la malattia.
Cordialmente,
Mario
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17 Luglio 2017 alle 15:16 #5857
P.s. sono sotto contratto come apprendista operaio produzione e confezionamento (ccnl alimentari piccola/media industria)
E sono stato assunto a maggio 2016 e ho iniziato il periodo di malattia a aprile 2017
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17 Luglio 2017 alle 15:14 #5856
Grazie mille, ma nel caso fossi io a voler dare le dimissioni prima di intraprendere gli studi, a settembre? Posso attendere fino a settembre “sfruttando” il periodo di malattia e dare le dimissioni poi prima di iniziare l’università? O rischio qualche cosa?
Grazie ancora
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17 Luglio 2017 alle 14:07 #5855
Buongiorno Luca,
mi mancano alcuni elementi per darle una valutazione un po’ più precisa.
Tuttavia, qualora le venga applicato il CCNL Commercio ed è stato assunto a tempo indeterminato, l’articolo 175 relativo al periodo di comporto per malattia prevede la possibilità di licenziamento da parte del datore di lavoro dopo un periodo massimo di 180 giorni di malattia in un anno solare.
Se vuole può anche avere ulteriori 120 giorni di aspettativa non retribuita per malattia ma dovrebbe mandare una raccomandata con ricevuta di ritorno al suo titolare e regolari certificati medici.
Inoltre, col licenziamento da parte del suo datore di lavoro, può ottenere l’indennità di disoccupazione Naspi.
Per quanto riguarda le ripercussioni legali o controlli particolari, non sono previsti dopo il licenziamento, salvo che voglia fare ricorso legale e quindi sarebbe utile certificare la sua malattia. Ma non mi sembra questo il suo caso.
Resto a disposizione per ulteriore supporto e le auguro una buona giornata.
Mario
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16 Luglio 2017 alle 21:11 #5852
Salve, ho una situazione particolare da esporvi…ho avuto un grave trombo cerebrale a inizio aprile di cui sto tuttora portando le conseguenze, e sono a casa in mutua da allora, ma i medici mi danno i rinnovi di malattia 15 giorni per volta, in quanto sperano che il tutto si risolva, ma finché non avranno i risultati di 2 risonanze che devo ancora effettuare (devono ancora trovarmi una data libera) mi hanno espressamente vietato di guidare e lavorare.
Ora, data la lunga degenza, e dato che ho ancora 23 anni, vorrei, siccome la situazione non si risolve, riprendere gli studi universitari a settembre e quindi lasciare il lavoro, ma, sono sincero, fino ad allora mi rincrescerebbe rinunciare allo stipendio e alla mutua, e dopotutto ho l’interdizione medica di lavorare.
Il mio datore di lavoro è al corrente della mia intenzione di riprendere gli studi però non può assumere nessun altro finché io non mi licenzio.
Come posso comportarmi? Se io mi licenziassi dopo una così lunga malattia, avrei ripercussioni legali o controlli particolari?
Vi ringrazio in anticipo.
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