Rispondi a: Dimissioni dopo lunga malattia
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Secondo l’articolo 58 del CCNL in questione, deve dare un preavviso scritto (consegna a mano o con raccomandata con ricevuta di ritorno) di 1/2 mese (giorni di calendario).
Le riporto di seguito l’articolo:
ART. 58 ‐ PREAVVISO
“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un lavoratore non in prova, non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un periodo di preavviso, salvo il caso di cui all’art. 56 (Provvedimenti disciplinari).
Il rapporto di lavoro a tempo determinato può essere risolto dal lavoratore prima della scadenza del termine osservando i termini di preavviso sotto indicati, che comunque non potranno superare il periodo intercorrente tra la data delle dimissioni e la scadenza del contratto.
La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei termini di preavviso più avanti previsti deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
E’ in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi un obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Il periodo di preavviso può coincidere con il periodo di ferie, se in tal senso concordato tra le parti.
Durante il compimento del periodo di preavviso, in caso di licenziamento, l’Azienda concederà al lavoratore brevi permessi per la ricerca di una nuova occupazione; detti permessi saranno concessi dalla Direzione tenuto conto delle esigenze dell’Azienda, anche utilizzando, fino a concorrenza, i permessi retribuiti in conto ferie, le ex festività, la riduzione dell’orario di lavoro.”
Qui trova il suo contratto di riferimento: http://www.flai.it/wp-content/uploads/CCNL-piccola-e-media-IA-2013-2016-.pdf Guardi l’articolo 36 che riguarda la malattia.
Cordialmente,
Mario
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