Aspettativa non retribuita
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Taggato: aspettativa non retribuita, ccnl commercio
- Questo topic ha 5 risposte, 3 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 5 anni, 7 mesi fa da Sindacato-Networkers.it.
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9 Aprile 2019 alle 10:53 #7985
Gentilissimo,
grazie ancora per il supporto e la rapidità di risposta.
Le sarei grata se potesse indicarmi un riferimento a cui rivolgermi su Bari per un supporto più ravvicinato a partire dalle sue indicazioni.
Cordiali saluti.
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9 Aprile 2019 alle 13:13 #7986
Ecco i contatti del patronato Ital Uil di Bari:
CORSO A. DE GASPERI, 270
Tel: 0805648991 – 0805027932
Email: puglia@pec.italuil.itCordialmente,
Mario
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9 Aprile 2019 alle 10:48 #7984
Buongiorno,
per il primo punto, direi di sì, che è possibile.
Per il secondo punto, la comunicazione all’Inps la fa l’azienda.
Dopodiché se ci saranno o potrebbero esserci ulteriori verifiche, purtroppo questo al momento non siamo in grado di dirlo.
Tuttavia per un supporto specifico al suo caso, le consiglio di prendere contatti con il patronato che da questo punto di vista può darle tutta l’assistenza possibile.
Cordialmente,
Mario
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8 Aprile 2019 alle 14:13 #7983
Gentilissimo,
nel ringraziarla per la cortese e rapida risposta, vorrei precisare che l’aspettativa in esame pensavo potesse rientrare nell’ambito di quanto previsto dall’art. 4, co. 2 della Legge 53/2000 e meglio specificato all’art. 2, co. 1, lettera c) del D.M. 21 luglio 2000, n. 278, configurandosi come grave disagio personale il mancato ricongiungimento con mio marito, attualmente distaccato negli Stati Uniti per un periodo di due anni. Lo ritiene possibile?
Avvisando l’INPS della sospensione contributiva, come da lei suggerito, a quali verifiche fa riferimento? Ritiene che – a seguito di tali verifiche – si scongiuri il rischio che l’INPS abbia titolo per richiedere comunque il versamento dei contributi previdenziali?
Grazie mille per il vostro supporto.
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8 Aprile 2019 alle 12:18 #7982
Buongiorno,
in linea generale, essendo un tipo di aspettativa non prevista espressamente dal Ccnl Commercio Terziario, va firmato un accordo tra le parti, dove si mettono nero su bianco tutti gli aspetti normativi (licenziamento incluso) e contributivi.
Bisognerà inoltre avvisare anticipatamente l’Inps della sospensione contributiva, così da fare le opportune verifiche.
Se nutre ulteriori dubbi o ha difficoltà nella trattativa col suo datore di lavoro nella scrittura dell’accordo, le consiglio comunque di farsi assistere da un collega della Uiltucs presente nella città dove lei lavora.
Se mi indica la città, posso scriverle qui i riferimenti. In alternativa, può consultare la mappa blu dell’Italia che trova su questa pagina.
Cordiali saluti,
Mario
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6 Aprile 2019 alle 17:13 #7980
Buongiorno,
sono dipendente assunta a tempo indeterminato a gennaio 2018 con CCNL Commercio Terziario, inquadramento II livello come impiegato amministrativo.
Vorrei presentare domanda di aspettativa non retribuita per motivi personali (non malattia), avendo già trovato un accordo – sia pur verbale – con il mio datore di lavoro, il quale si è già attivato per poter avere una sostituzione nel mio periodo di assenza.
Gradirei sapere:
1. se potete confermarmi che, trattandosi di aspettativa non retribuita, il datore di lavoro non è tenuto ad alcun versamento di contributi previdenziali per tutta la durata dell’aspettativa;
2. se sia possibile siglare un accordo con il datore di lavoro per poter lavorare durante il periodo di aspettativa senza incorrere nel rischio di licenziamento; dovrei, infatti, raggiungere mio marito che si trova temporaneamente all’estero per motivi di lavoro e mi piacerebbe cogliere questa opportunità per fare un’esperienza lavorativa che mi arricchirebbe anche sul piano professionale e potrebbe costituire nuove opportunità di crescita anche per l’azienda stessa, al mio rientro. Su questo lo stesso datore di lavoro si è detto d’accordo, incoraggiandomi (sempre a parole) a cogliere questa opportunità.
Vi ringrazio sin d’ora per il parere che potrete darmi.
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