Salve Pinella,
l’art. 175 del CCNL del Terziario-Commercio e Servizi prevede, cito:
Periodo di comporto – Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per unperiodo massimo di 180 giorni in un anno solare ( inteso come: da oggi 15/04/2019 si contano a ritroso 12 mesi e al suo interno le giornate di malattia effettuate), questo calcolo va aggiornato in continuazione con lo stesso metodo.
Esaurito il periodo di comporto, prima della scadenza dello stesso, il lavoratore/trice può utilizzare l’art 181 dello stesso CCNL, che prevede la possibilità di richiedere un periodo di aspettativa non retribuita per un ulteriore periodo di 120 giorni alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici