Rispondi a: Periodo di comporto e dimissioni aziendali
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Buongiorno Shuffle,
l’articolo 125 del CCNL Turismo fissa intanto il periodo che va per anno, dove per anno si intende dall’1 gennaio al 31 dicembre.
Se il lavoratore si ammala o si infortuna più volte nel corso dell’anno, i relativi periodi di assenza sono cumulabili. Quindi, per rispondere alla sua prima domanda, visto che i giorni di malattia sono cumulabili, credo sia giusta la prima ipotesi.
Secondo l’articolo 126 del CCNL Turismo può chiedere l’aspettativa per un periodo massimo di 120 giorni alle seguenti condizioni:
1) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche;
2) che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici;
3) che il periodo successivo ai 180 giorni di malattia sia considerato di aspettativa senza retribuzione.
Deve inviare una raccomandata A.R. (con ricevuta di ritorno) prima del 180° giorno di assenza per malattia. Nella lettera dovrà dichiarare di accettare le suddette condizioni.
Al termine di questo periodo, se non rientra, il datore di lavoro potrà licenziarla. Questo periodo comunque è utile ai fini dell’anzianità di servizio se continua a lavorare.
Spero di essere stato chiaro e utile.
Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti e porgo
cordiali saluti,
Mario