Rispondi a: trasferimento sede azienda
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Buongiorno,
le incollo sotto un testo dell’ultimo rinnovo contrattuale che sintetizza bene i punti da lei richiesti.
TRASFERTE E TRASFERIMENTI
Il rimborso delle spese per il pasto meridiano è riconosciuto al lavoratore in trasferta che, indipendentemente dalla distanza chilometrica percorsa, non può rientrare nella sede o stabilimento di origine.
Il rimborso per le spese di pernottamento è dovuto al lavoratore che presenti adeguata documentazione comprovante l’impossibilità a rientrare nella propria abitazione entro le ore 22.
In alternativa al rimborso delle spese di pasto e pernottamento, viene confermata l’indennità di trasferta negli importi (aumentati del 10% ai lavoratori comandati in trasferta in alta montagna) in vigore da gennaio 2014.
Relativamente ai trasferimenti individuali, passa da 50 a 52 anni per gli uomini e da 45 a 48 anni per le donne l’età oltre la quale i trasferimenti possono avvenire solo in casi eccezionali.
I trasferimenti collettivi saranno oggetto di preventiva comunicazione alle organizzazioni sindacali, se disposti oltre i 25 km dalla sede.
RIMBORSO SPESE
Viene previsto che ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un rimborso delle spese dei pasti e del pernottamento secondo le seguenti regole:
a) il rimborso del pasto meridiano è dovuto quando il lavoratore viene inviato in trasferta a una distanza superiore ai 20 Km. Tale rimborso è dovuto, indipendentemente dalla distanza chilometrica della trasferta, quando il lavoratore, durante la pausa non retribuita, non possa rientrare nella sede o stabilimento di origine e consumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall’azienda;
b) il rimborso del pasto serale è dovuto al lavoratore che non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro;
c) il rimborso delle spese di pernottamento è dovuto al lavoratore che non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22. Tale rimborso non sarà erogato quando il lavoratore non abbia effettivamente sopportato spese di pernottamento.
Tuttavia, nessun rimborso spese per i pasti sarà dovuto al lavoratore quando l’azienda gli abbia messo a disposizione buoni pasto, convenzioni con ristoratori, servizio mensa aziendale, ecc.
Solo in caso in cui al lavoratore sia consentito consumare il pasto presso la mensa del cliente, ove sia stata sostenuta una spesa maggiore rispetto a quella della mensa aziendale, il datore di lavoro dovrà rimborsare la differenza.
INDENNITA’ DI TRASFERTA FORFETTARIA
In alternativa al sistema del rimborso spese, l’azienda può erogare, anche sostituendo le spese in modo parziale, un’indennità di trasferta forfettaria per ciascun pasto, meridiano o serale, e per il pernottamento, i cui importi non sono stati ritoccati in sede di rinnovo.
MISURA DELL’INDENNITA’ DAL 1° GENNAIO 2014
Trasferta intera € 42,80
Quota per il pasto meridiano o serale € 11,72
Quota per il pernottamento € 19,36
Ai lavoratori comandati in trasferta in alta montagna o in sottosuolo gli importi sono maggiorati del 10%.
Il lavoratore non ha alcun obbligo di presentare documentazione al fine di ottenere il rimborso forfettario.
Le parti firmatarie confermano che l’indennità continua a essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto.
Allo stesso modo confermano che non saranno erogati rimborsi ogni qualvolta risulti in modo inconfutabile che il lavoratore non ha sopportato spese nell’interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti.
Il lavoratore in trasferta, tra gli altri suoi doveri, dovrà provvedere alla registrazione del materiale avuto in consegna e delle ore di lavoro compiute, inviare rapporti periodici che fossero richiesti dall’azienda sull’andamento del lavoro e attuare tutto quanto necessario per la sua buona esecuzione.
Il lavoratore in trasferta non dovrà effettuare prestazioni straordinarie, notturne e festive se non sia stato esplicitamente autorizzato dall’azienda o da coloro cui l’azienda abbia conferito detto potere.
TEMPO DI VIAGGIO
Resta invariato il diritto del lavoratore (salvo per il personale direttivo) di percepire anche un compenso per il tempo di viaggio, nelle misure precedentemente in vigore.
La novità sul punto è che la contrattazione aziendale può prevedere la forfetizzazione dei tempi di viaggio e/o del trattamento economico.
In caso di infortunio o malattia, il trattamento di trasferta è dovuto per un periodo massimo di 10 giorni, al termine dei quali il lavoratore potrà richiedere di tornare in sede, con diritto al rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e delle spese di vitto e pernottamento.
Resta salva la facoltà per l’azienda di disporre il rientro del lavoratore in qualsiasi momento. Qualora il lavoratore sia ricoverato in ospedale o istituto di cura il trattamento di trasferta è dovuto sino al giorno del ricovero. Durante il periodo di degenza saranno riconosciute le sole spese di pernottamento, fino ad un massimo di 15 giorni.
Particolari situazioni di lavoratori dichiarati non trasportabili dietro certificazione medica o non ricoverabili per carenze di strutture ospedaliere saranno esaminati caso per caso, ai fini dell’eventuale estensione del trattamento di trasferta.
Resta salva la facoltà per l’azienda di provvedere a proprie spese, al rientro del lavoratore, dichiarato trasportabile dal medico, fino al suo domicilio.
Ove il rientro sia stato richiesto dal lavoratore, al medesimo è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e delle eventuali spese sostenute di vitto e pernottamento.
Spero di essere stato di aiuto.
Mario