Contratto a tempo indeterminato
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11 Ottobre 2019 alle 12:57 #8517
Buongiorno,
lavoro come farmacista per un’azienda che gestisce farmacie comunali.
Ho un contratto a tempo determinato che ha avuto inizio il 1 luglio 2017 e in seguito ho firmato 4 proroghe: la prima l’1 novembre 2017, la seconda l’ 1 marzo 2018, la terza l’1 ottobre 2018 e la quarta l’1 maggio 2019. Quest’ultima proroga termina il 31 dicembre 2019.
Riassumendo, ho lavorato presso questa azienda per più di 2 anni e ho già firmato 4 rinnovi.Il 31 dicembre il mio contratto si trasformerà in automatico a tempo indeterminato secondo la nuova legge o rischio di perdere il lavoro?
grazie
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14 Ottobre 2019 alle 10:35 #8537
Buongiorno,
Era proprio questo che volevo sapere: se sono stati superati i termini di legge.
Grazie
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13 Ottobre 2019 alle 19:00 #8529
Buonasera Mario,
Grazie per avermi risposto.
Quindi è il numero di proroghe ( 5 ) che determina la trasformazione del contratto da determinato a indeterminato. Mentre aver superato la soglia dei 24 mesi lavorativi non mi dà garanzia di essere assunta a tempo indeterminato?Mi scrive che tutto dipende da cosa vuole fare il mio datore di lavoro; ma nella posizione in cui sono cosa potrebbe fare?
Potrebbe decidere di non prorogare il contratto e assumere nuovo personale?
Grazie
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14 Ottobre 2019 alle 10:21 #8535
Buongiorno,
premesso che il contratto a termine è un’arma in mano al datore di lavoro e una possibile contrattazione aziendale modifichi i termini delle proroghe e delle assunzioni, le consiglio di rivolgersi a un nostro ufficio della UILTuCS con tutta la documentazione in suo possesso e verificare se sono stati superati i termini di legge.
Se fosse così, può richiedere la conversione a tempo indeterminato.
Cordialmente,
Mario
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11 Ottobre 2019 alle 15:57 #8523
Buongiorno,
secondo le nuove norme del cosiddetto “decreto dignità” la proroga è possibile – entro questo limite e con il consenso del lavoratore – fino a un massimo di quattro volte, indipendentemente dal numero dei rinnovi. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
La proroga deve riferirsi alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto a tempo determinato è stato stipulato e l’indicazione della causale è necessaria solo quando il termine complessivo superi i dodici mesi.
Se dopo la scadenza del termine, il lavoro prosegue di fatto:
– per 30 giorni (se il contratto ha una durata inferiore a 6 mesi);
– per 50 giorni (se il contratto ha una durata maggiore di 6 mesi).Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione retributiva per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo, al 40% per ciascun giorno ulteriore.
Cosa succede se, invece, il rapporto di lavoro oltrepassa questo periodo “cuscinetto” di 30 o 50 giorni? Il contratto si considera trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato a far data da tale sconfinamento.
Raggiunti i 24 mesi consentiti, il datore di lavoro e il lavoratore possono decidere di stipulare un ulteriore rapporto di lavoro a termine della durata massima di 12 mesi.
Tale nuovo contratto di lavoro dovrà però essere sottoscritto in regime di “deroga assistita” presso la sede territorialmente competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
In conclusione, come può leggere è difficile dare ora una risposta definitiva alla sua domanda.
Dipenderà molto da cosa e come vorrà fare il suo datore di lavoro.
Torni a contattarci per ulteriore supporto. Oppure, prenda contatto con i colleghi della UILTuCS della città dove lavora.
Trova i contatti utili cliccando sulla mappa blu dell’Italia presente su questa pagina.
Cordialmente,
Mario
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