Buongiorno,
il decreto legislativo n. 167 del 14 settembre 2011 (Testo Unico sull’apprendistato) prevede all’articolo 2, comma 1, lettere l) e m) che:
l) divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente;
m) possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Detto questo, le consiglio di verificare sul Ccnl metalmeccanico di riferimento cosa è previsto per quanto riguarda i contratti di apprendistato. Se non trova alcuna voce specifica sulle dimissioni, vale il riferimento alla legge che le ho riportato sopra.
Per ogni ulteriore informazione, le consiglio comunque di sentire i colleghi della UILM presenti nella città/provincia dove lavora.
Saluti,
Mario