Dimissioni nel periodo di prova
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Taggato: dimissioni, notifica, periodo di prova
- Questo topic ha 21 risposte, 3 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 5 anni, 11 mesi fa da Sindacato-Networkers.it.
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5 Dicembre 2018 alle 20:53 #7579
Per leggibilità riassumo gli ultimi dubbi “rimasti” dopo le risposte date finora:
-è stato detto che il dipendente in periodo di prova per dimettersi segue un “percorso diverso”, avevo capito che fosse la consegna di una lettera di dimissioni (a mano, via pec o raccomandata), ma poi sembra essere emerso che nemmeno questa procedura è obbligatoria, quindi vorrei sapere l’esatta procedura;-se io mando la raccomandata prima della scadenza del periodo di prova, anche se arriva dopo tale scadenza contano come dimissioni durante il periodo di prova (quindi senza preavviso)? In tal caso quando posso considerarmi “dimesso”?
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6 Dicembre 2018 alle 11:17 #7580
Buongiorno,
per evitare ulteriori fraintendimenti, mi contatti allo 02 45495518.
Saluti,
Mario
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5 Dicembre 2018 alle 14:41 #7576
Ricapitolando i miei dubbi residui riguardo l a lettera di dimissioni in periodo di prova:
-ma quindi, se la raccomandata arriva dopo la scadenza del periodo di prova la lettera non è valida e devo presentare un preavviso?
-posso specificare nella raccomandata la data da cui vorrei rendere effettive le dimissioni, o deve per f orza essere la data di spedizione/ricezione?
-se mando la raccomandata, posso assentar mi dal lavoro dal giorno stesso o devo aspettare che arrivi?
-in questo thread è stato detto sia che la comunicazione non è obbligatoria sia che “deve essere fatta per iscritto e in duplice copia”, qual’è l’informazione corretta?
Grazie.
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4 Dicembre 2018 alle 17:09 #7569
Allora potrebbe esserci un problema, sentendo il sindacato avevano detto che l a PEC loro o di un collega poteva andare bene, e il periodo di prova è agli sgoccioli, quindi:
-se invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, la data effettiva delle dimissioni è quella dell’invio? Devo inviare firmato in triplice copia?
-se riesco a fare una PEC in tempo, è emerso il problema che il regolamento aziendale prevede che le comunicazioni inerenti il rapporto lavorativo vengano inviate con il dominio aziendale,che non è pec, posso “fregarmene” per stare tranquillo?
-cosa si intende con “la comunicazione non è obbligatoria” ? Vuol dire che posso dimettermi anche senza mandare la lettera di dimissioni? Pensavo fosse l’unica formalità “obbligatoria” per le dimissioni nel periodo di prova.
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4 Dicembre 2018 alle 18:15 #7570
Buonasera,
scusi, ho frainteso. Se intende la Pec “loro”, cioè del sindacato, sì che va bene per inviare la comunicazione.
Saluti,
Mario
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4 Dicembre 2018 alle 19:07 #7571
Purtroppo temo che il tempo rimasto prima della fine del periodo di prova possa non essere sufficiente per prendere un appuntamento dal sindacato (o dal caf, se anche quello va bene), per tanto sono particolarmente interessato a conoscere la risposta alle ultime domande che ho fatto:
-se invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, la data effettiva delle dimissioni è quella dell’invio? Devo inviare firmato in triplice copia?
-se riesco a fare una PEC in tempo, è emerso il problema che il regolamento aziendale prevede che le comunicazioni inerenti il rapporto lavorativo vengano inviate con il dominio aziendale,che non è pec, posso “fregarmene” per stare tranquillo?
-cosa si intende con “la comunicazione non è obbligatoria” ? Vuol dire che posso dimettermi anche senza mandare la lettera di dimissioni? Pensavo fosse l’unica formalità “obbligatoria” per le dimissioni nel periodo di prova.
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5 Dicembre 2018 alle 10:23 #7572
Buongiorno,
– no, la data è quella di ricevimento della raccomandata A/R. Sì, meglio in triplice copia;
– se riesce a fare la Pec non ha problemi di invio. Per sicurezza, tuttavia, mandi anche un’email anche con l’indirizzo del dominio aziendale, così rispetta anche il loro regolamento;
– Per quanto riguarda l’obbligo, la rimando alla lettura dei post scritti precedentemente dalla mia collega.
Saluti,
Mario
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5 Dicembre 2018 alle 12:23 #7573
-ma quindi, se la raccomandata arriva dopo la scadenza del periodo di prova la lettera non è valida e devo presentare un preavviso?
-posso specificare nella raccomandata la data da cui vorrei rendere effettive le dimissioni, o deve per f orza essere la data di spedizione/ricezione?
-se mando la raccomandata, posso assentar mi dal lavoro dal giorno stesso o devo aspettare che arrivi?
-il punto è che lei ha detto che la lettera non è obbligatoria, mentre nel resto del thread si è discusso come se fosse l’unica cosa obbligatoria.
Grazie per la pazienza
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5 Dicembre 2018 alle 13:31 #7574
Buongiorno,
in ultima istanza, provi a fare le dimissioni online al seguente link: https://servizi.lavoro.gov.it/Home/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/Dimissioni/&App=mdv
Qui trova tutte le informazioni in merito: https://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/Pagine/Adempimenti.aspx
Saluti,
Mario
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5 Dicembre 2018 alle 14:32 #7575
Appena riesco controllo meglio, ma non sembrano comprendere il periodo di prova. Puó nel frattempo rispondere per punti alle domande precedenti?
-ma quindi, se la raccomandata arriva dopo la scadenza del periodo di prova la lettera non è valida e devo presentare un preavviso?
-posso specificare nella raccomandata la data da cui vorrei rendere effettive le dimissioni, o deve per f orza essere la data di spedizione/ricezione?
-se mando la raccomandata, posso assentar mi dal lavoro dal giorno stesso o devo aspettare che arrivi?
-il punto è che lei ha detto che la lettera non è obbligatoria, mentre nel resto del thread si è discusso come se fosse l’unica cosa obbligatoria.
Grazie per la pazienza.
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5 Dicembre 2018 alle 15:04 #7577
Buongiorno,
provi a sentire nuovamente i colleghi della Uilm. Sono loro i rappresentanti della sua categoria di lavoro.
La mia collega le ha già scritto che le dimissioni durante il periodo di prova hanno un percorso diverso. Tuttavia, le ha voluto fornire alcune indicazioni pratiche per venirle incontro.
– la raccomandata ha la sua validità, anche dopo la scadenza del periodo di prova.
– sì, può specificarla. L’importante – come ho scritto sopra – che sia successiva alla ricezione della raccomandata da parte del suo datore di lavoro.
– deve aspettare che arrivi.
Mi auguro di aver sciolto definitivamente i suoi dubbi ora.
Per ulteriore assistenza sindacale, si può iscrivere alla Uilm, così potrà avere un pieno supporto su ogni aspetto del suo rapporto di lavoro.
Saluti,
Mario
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5 Dicembre 2018 alle 15:21 #7578
Quasi, la ringrazio. Prima di rivolgermi direttamente ai suoi colleghi uilm, le chiedo ancora un paio di cose:
-se il dipendente nel periodo di prova di vuole dimettere, qual’è il “percorso diverso “che deve seguire (visto che mi dite non essere obbligatoria la lettera di dimissioni)?
-quindi se io mando la raccomandata prima della scadenza del periodo di prova, anche se arriva dopo tale scadenza contano come dimissioni durante il periodo di prova?
Grazie
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4 Dicembre 2018 alle 11:22 #7564
Buongiorno,
rispondo per punti:
– no, l’importante che ognuno abbia una copia della comunicazione, come già scritto dalla mia collega, dato che la comunicazione non è obbligatoria;
– deve essere un allegato;
– no, la pec è nominativa. Quindi, le strade sono due: o ne attiva una oppure manda la comunicazione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Saluti,
Mario
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3 Dicembre 2018 alle 21:44 #7562
Grazie, ho consultato il sindacato e sono rimasti solo pochi dubbi:
-la lettera di dimissioni inviata via pec va firmata e controfirmata?
-deve essere un allegato o può trovarsi nel corpo della mail?
-non disponendo di una pec personale, posso usare quella di un amico?
Grazie. -
30 Novembre 2018 alle 13:58 #7557
Salve FG,
può rivolgersi anche a Milano, potranno darle tutte le risposte.
Saluti ancora, Gioia
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30 Novembre 2018 alle 12:57 #7556
Due domande:
-la sede presso cui fissare l’appuntamento deve per forza essere quella della provincia di residenza, o se valutassi più comodo prenotare alla sede di milano sarebbe indifferente?-la lettera di dimissioni può essere scannerizzata e inviata per posta elettronica pec o è comunque necessario consegnare a mano?
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30 Novembre 2018 alle 12:21 #7555
Salve FG,
lei può rivolgersi al ns ufficio di Monza e Brianza al seguente indirizzo:
Uilm, Via Roberto Ardigò, 15 – Monza – Tel.: 039 39491
Li contatti per appuntamento.
Nel suo caso come già detto non è obbligatoria una lettera di dimissioni autorizzata dagli enti competenti.
Lei può compilare una normale lettera dove comunica la rescissione del suo rapporto di lavoro. La lettera dovrà essere compilata in triplice copia; una per RH, una per titolare azienda e l’ultima la tiene per lei controfirmata da responsabile ufficio RH, come ricevuta dell’ avvenuta comunicazione.
L’ufficio del personale (RH), è preposto per adempiere anche a questi compiti. Per maggiore sicurezza può anticipare al titolare azienda attraverso mail certificata (PEC), la comunicazione delle sue dimissioni con decorrenza immediata.
Spero di aver chiarito ogni suo dubbio, un saluto
Gioia
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30 Novembre 2018 alle 11:22 #7554
Ringrazio nuovamente.
Circa la possibilità di farmi aiutare da una struttura uil risiedo in zona seregno/giussano (MB) e lavoro a Milano, pertanto queste due aree geografiche mi risulterebbero più comode.
Circa la comunicazione cartacea, sono confuso, in quanto non trovo il facsimile per le dimissioni in periodo di prova sul sito inps.
Inoltre, lei riferisce che le dimissioni decorrono dopo la consegna, ma nel mio caso, dovendo avvenire probabilmente per posta, la comunicazione potrebbe arrivare a periodo di prova già concluso, e non mi è chiaro se in quel caso le dimissioni siano da considerarsi valide come se effettuate nel periodo di prova o meno, e se nel tempo di consegna devo comunque lavorare. -
27 Novembre 2018 alle 13:00 #7546
Salve FG,
le dimissioni durante il periodo di prova non sono soggette alla stessa dinamica delle normali dimissioni. Ciò detto lei può:
consegnare al responsabile HR la copia brevi mano come detto, ed inviare attraverso posta certificata (PEC) al suo datore di lavoro.
Le dimissioni decorrono in modo immediato, cioè subito dopo aver consegnato le sue dimissioni.
Per correttezza, può avvertire il cliente dell’azienda presso cui opera, delle sue dimissioni.
Sempre per correttezza, può avvertire telefonicamente sia il responsabile HR che il titolare dell’azienda.
Lei trova facs-simile lettera dimissioni, sul sito INPS; può in alternativa farsi aiutare da struttura sindacale /Patronato per utilizzare tale procedura. (come già detto, nel suo caso non è obbligatoria)
Noi siamo della Uil, ci dica dove risiede potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio nel suo territorio.
Saluti, Gioia
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22 Novembre 2018 alle 20:37 #7531
Ringrazio molto per le risposte datemi finora.
Essendo il mio datore di lavoro situato in un altra regione, temo di non poter consegnare la lettera “a mano” (a meno che non possa consegnarla a una sede più vicina e farla firmare a un HR e non a un dirigente), come invece forse invece avrete pensato :io svolgo il lavoro effettivo presso un cliente del mio datore, pertanto non mi reco mai presso una sede della mia azienda nè incontro dei superiori cui presentare le dimissioni per farmele restituire firmate.
Questa complicazione potrebbe, temo, prolungare le cose e forse farmi sforare il periodo di prova.Quindi alcune delle mie domande persistono, e se ne aggiungono di nuove:
-posso consegnare le dimissioni a un HR?
-devo spedire la lettera di dimissioni alla sede centrale dell’azienda?
-esiste un facsimile della lettera di dimissioni?
-considerando che la lettera non arriverebbe il giorno stesso della spedizione, da quando sarebbero considerate valide le dimissioni?[ricopio]
-dati i tempi non immediati di ricezione della lettera, le proprie dimissioni possono/devono essere anticipate anche telefonicamente al datore di lavoro? il dimissionario può assentarsi dal lavoro dal giorno successivo alla spedizione in poi?
-qualora una terza parte sia coinvolta (nel mio caso, il cliente del mio datore, presso cui svolgo quotidianamente il mio effettivo lavoro di consulenza) subentrano variazioni o complicazioni di sorta?
Ancora molte grazie.
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22 Novembre 2018 alle 15:40 #7529
Salve FG,
durante il periodo di prova ciascuna delle due parti (il datore di lavoro e il lavoratore in prova) può recedere dal rapporto di lavoro senza obbligo di fornire alcun periodo di preavviso e senza dover fornire alcuna motivazione.
La comunicazione al datore di lavoro deve essere fatta per iscritto e in duplice copia; una copia la firma il lavoratore e l’altra verrà firmata dal datore di lavoro come ricevuta. Nella lettera di dimissioni si deve indicare la data da cui avranno effetto le dimissioni, può essere anche contestuale alla consegna della lettera di dimissioni.
Non è obbligatorio inviare telematicamente le proprie dimissioni durante il periodo di prova.
Queste norme valgono per tutti i dipendenti di qualsivoglia settore privato.
Saluti, Gioia
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21 Novembre 2018 alle 20:33 #7527
Mi scuso per la presenza di un altro post con il medesimo titolo, ma pur trattando lo stesso tema, le cose che ho bisogno di sapere sono diverse.
Si tratta di un contratto “livello 4 del ccnl metalmeccanica az. ind. ” […] “la costituzione del rapporto di lavoro è subordinata al favorevole esito di un periodo di prova della durata prevista di 3 mesi dal ccnl di settore, durante il quale periodo resta salva la sua e la nostra facoltà di rescissione in qualunque momento, senza bisogno di alcun preavviso e/o indennità sostitutiva”
Le mie domande:
-mi risulta che, nonostante non sia necessario un preavviso minimo, le dimissioni vadano comunque notificate al datore di lavoro,e che in questo caso non sia prevista una modalità telematica ma vada spedita una lettera via posta, è corretto?
-se non è corretto, quale è la corretta modalità di notifica delle dimissioni?
-se è corretto, questa lettera a quali requisiti deve rispondere (scritta a mano/a computer, presenza di determinate informazioni, spedita in un certo modo, seguire un facsimile)?
-dati i tempi non immediati di ricezione della lettera, le proprie dimissioni possono/devono essere anticipate anche telefonicamente al datore di lavoro? il dimissionario può assentarsi dal lavoro dal giorno successivo alla spedizione in poi?
-qualora una terza parte sia coinvolta (nel mio caso, il cliente del mio datore, presso cui svolgo quotidianamente il mio effettivo lavoro di consulenza) subentrano variazioni o complicazioni di sorta?
Vi ringrazio in anticipo per qualsiasi risposta.
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