Buongiorno Elena,
il decreto legislativo 66 del 2003 esonera dal lavoro notturno la madre di un figlio/a di età inferiore ai tre anni o, in alternativa, il padre lavoratore.
Con l’eccezione delle lavoratrici gestanti e madri (queste ultime fino al compimento di un anno di età del bambino), per le altre categorie di soggetti esonerati dall’obbligo di lavoro notturno (art. 11 co. 2, lett. a), b), c)), l’esenzione è subordinata alla comunicazione della volontà di esercitare la facoltà dio esonero da indirizzare al datore di lavoro “entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione” (art. 18 bis, co. 1).
In ogni caso, la legge prescrive un divieto assoluto di lavoro notturno delle lavoratrici gestanti dalle ore 24 alle ore 6, a partire dal momento dell’accertamento dello stato di gravidanza “fino al compimento di un anno di età del bambino”.
Per quanto attiene alla durata della prestazione lavorativa resa dai lavoratori assegnati a turni di lavoro notturno, la legge prescrive che la stessa non possa superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, rimettendo sempre alla contrattazione collettiva la facoltà di individuare “un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite”.
Ovviamente, il contratto collettivo che le applicano o eventuale contrattazione aziendale può applicare condizioni di miglior favore. Altrimenti si fa riferimento alla legge suddetta.
Spero di aver dato una risposta utile.
Cordialmente,
Mario