Naspi blocco e riattivazione
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Taggato: dimissioni, indennità di disoccupazione, naspi
- Questo topic ha 8 risposte, 4 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 3 anni, 11 mesi fa da perlauno.
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11 Dicembre 2020 alle 14:45 #10135
Buongiorno, vorrei porre una domanda, ho sospeso la naspi per una nuova opportunità lavorativa, mi è stato fatto un contratto per 3 mesi, a distanza di un mese vengo licenziata, si può riattivare la naspi subito? O dovrò aspettare fino alla fine del contratto che si dovrebbe riattivare automaticamente? La informo che avevo ancora 1 anno di naspi. Grazie!
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5 Febbraio 2020 alle 16:16 #8862
Salve vorrei un un’informazione ..fino a novembre ero in naspi .poi si bloccata perché ho trovato un lavoro a tempo indeterminato, ma dopo 2 mesi sono stato licenziato..la mia domanda e ‘ : si riattiva di nuovo la naspi dove era stata interrotta? Mi mancavano ancora dei mesi .oppure devo rifare una nuova domanda ? Grazie mille
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6 Febbraio 2020 alle 12:23 #8870
Buongiorno,
deve fare una nuova richiesta e il calcolo viene aggiornato con i dati dell’ultimo stato di disoccupazione.
Saluti,
Mario
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4 Luglio 2018 alle 13:58 #6968
Bene, mi scusi, mi era sfuggito questo particolare e la ringrazio per la precisazione.
Allora l’Inps dovrebbe riattivare automaticamente la Naspi.
Faccia una verifica sul suo profilo Inps.
Cordialmente,
Mario
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4 Luglio 2018 alle 12:47 #6967
Buongiorno Sig. Mario,
<div></div>
<div>Innanzitutto la ringrazio infinitamente per la risposta. Io lavoro ad Ancona ma sono di Civitanova. Prima lavoravo a Civitanova questo problema della distanza è abbastanza importante perché, lo dico con franchezza, ci perdo ad andare a lavorare.</div>
<div>Lo so che arei forse dovuto pensarci prima ma volevo provare questa nuova esperienza.</div>
<div>Tra andata e ritorno sono più di 60 km. Non so se questa può essere ritenuta una giusta causa.</div>
<div>Inoltre avevo letto sempre Sulla circolare a cui lei fa riferimento questa frase che segue quanto da lei indicato:</div>
<div></div>
<div>Si precisa che la sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d’ufficio e che a tal fine è ininfluente l’eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore.
Grazie ancora per le informazioni che saprà darmi.
Saluti
</div>
<div>
<div id=”AppleMailSignature”>Inviato da iPhone</div><div>
Il giorno 04 lug 2018, alle ore 13:14, Sindacato Informatici Networkers UILTuCS <noreply@sindacato-networkers.it> ha scritto:</div>
<div>Sindacato-Networkers.it ha scritto:
Buongiorno Riodaan,
secondo la circolare Inps 94 del 12/5/2015 durante la rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi, l’indennità NASpI è sospesa per la durata del rapporto di lavoro.
La sospensione opera d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie.
Per l’individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate.
Al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore o pari a sei mesi l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.
Tuttavia, se dà le dimissioni, non è prevista la Naspi, salvo che sono dimissioni per giusta causa o con risoluzione consensuale alla Direzione Territoriale del lavoro, tra le cause.
Le consiglio infine di rivolgersi a un patronato della sua città per valutare bene la sua situazione e fare la scelta più opportuna.
Se mi scrive dove lavora, le indico un ufficio più vicino a lei.
Cordiali saluti,
Mario
Link al Post: https://sindacato-networkers.it/diritti-del-lavoro/topic/naspi-blocco-e-riattivazione/#post-6965
———–
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</div>
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4 Luglio 2018 alle 12:14 #6965
Buongiorno Riodaan,
secondo la circolare Inps 94 del 12/5/2015 durante la rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi, l’indennità NASpI è sospesa per la durata del rapporto di lavoro.
La sospensione opera d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie.
Per l’individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate.
Al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore o pari a sei mesi l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.
Tuttavia, se dà le dimissioni, non è prevista la Naspi, salvo che sono dimissioni per giusta causa o con risoluzione consensuale alla Direzione Territoriale del lavoro, tra le cause.
Le consiglio infine di rivolgersi a un patronato della sua città per valutare bene la sua situazione e fare la scelta più opportuna.
Se mi scrive dove lavora, le indico un ufficio più vicino a lei.
Cordiali saluti,
Mario
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2 Luglio 2018 alle 13:19 #6957
salve, in data 1 marzo 2018 sono andato in disoccupazione Naspi maturata per circa 400gg. Il 1 giugno 2018 mi hanno fatto Un contratto di cinque mesi con 60gg di prova, per il quale ho sospeso la disoccupazione naspi. A causa della distanza e delle mansioni diverse da quelle contrattuali avrei deciso di dare le dimissioni. Posso come mi hanno detto riattivare la Naspi e quanto tempo ho per farlo?
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