Buongiorno Swanilda1990,
Il Decreto Legislativo n. 66 del 08.04.2003 “Riforma della disciplina in materia di orario di lavoro in attuazione delle direttive 93/104/Ce e 2000/34/Ce” e in particolare l’articolo 4 recitano così sulla durata massima dell’orario di lavoro “E’ quella fissata volta per volta dalla contrattazione collettiva e che non può comunque superare mediamente le 48 ore settimanali, comprese le ore di straordinario.
Non viene stabilito un limite giornaliero di durata dell’orario di lavoro e, secondo la lettera circolare n. 5/27373/70 dell’11.09.03 del ministero del lavoro e delle politiche sociali, non può darsi neanche una definizione rigida della settimana lavorativa; infatti si può considerare “settimana lavorativa” ogni periodo di sette giorni, con la conseguenza che i datori di lavoro possono far decorrere la settimana di riferimento a partire da qualsiasi giorno.
La durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi, che può essere dilatato (sempre con contrattazione collettiva) fino a sei o a dodici mesi, ma solo per ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, che siano specificate negli stessi contratti collettivi.
Il periodo di riferimento può essere individuato o con il criterio fisso indicato dalla legge (il termine iniziale il 30.04.2003) o l’altro criterio; è necessaria solo la certezza dei termini iniziale e finale del periodo stesso e della collocazione dei sette giorni di riferimento.
Nel computo della “media” non sono presi in considerazione i periodi di ferie annuale e i periodi di assenza per malattia.
Quindi, dovrebbe guardare la parte relativa all’orario di lavoro del CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro) che le applicano (il ccnl lo trova scritto nella lettera di assunzione o nel modello Unilav).
Cordialità,
Mario