Domanda
Sono stato assunto come impiegato d’ufficio in un’azienda e utilizzo il PC per lavorare. Posso usare Facebook e altri social network durante l’orario di lavoro?
Risposta
Il tuo datore di lavoro, secondo gli articoli 2086, 2087 e 2104 del codice civile ha la riserva di controllo sul fatto che tu porti avanti il lavoro assegnato e l’utilizzo corretto degli strumenti di lavoro che ti hanno fornito.
Tutto questo nel rispetto della libertà e della dignità del lavoratore secondo l’articolo 4 della legge 300 del 1970, ovvero lo Statuto dei Lavoratori. Alla legge 300, si aggiungono anche gli articoli 2105 e 2106 del codice civile.
In merito all’utilizzo di Facebook, Twitter, Instagram o altri social network durante l’orario di lavoro: c’è il rischio di sanzioni disciplinari sia per i dipendenti pubblici che privati, con il rischio maggiore del licenziamento. Ulteriori provvedimenti sono previsti nel caso in cui il lavoratore scrive sulla propria bacheca commenti negativi sui prodotti o i servizi commercializzati dall’azienda, pubblica informazioni riservate, fa commenti negativi contro il datore di lavoro o altri colleghi o quadri d’azienda o clicca “mi piace” su tali offese “postate” da colleghi, pubblica materiali multimediali (foto, video, testo) che dimostrano altre situazioni rispetto ai casi di malattia, ecc.
Per cercare di normare queste situazioni in ambito lavorativo, il Consiglio d’Europa ha approvato la CM/Rec (2015)5 il 1 aprile 2015, una raccomandazione in materia di trattamento dei dati personali in ambito lavorativo.
Seppur l’adozione di questa raccomandazione non sia vincolante per gli Stati Membri, è sicuramente utile per risolvere le diatribe tecnologiche che sempre più si sviluppano con l’avanzata della tecnologia nei luoghi di lavoro. Tuttavia, può essere utile per i lavoratori come “linea guida” per tutelare la propria privacy.
La raccomandazione si applica tanto al settore pubblico quanto a quello privato. Se esiste una disposizione diversa delle normative nazionali, si applica anche alle agenzie per il lavoro. I principi della raccomandazione si applicano a qualunque trattamento di dati personali per scopi di lavoro nel settore pubblico e privato.