Salve nemy_92,
Art. 148 del CCNL Terziario (Commercio), prevede che:
– Compatibilmente con le esigenze dell’azienda, e tenuto conto di quelle dei lavoratori, è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo di ferie dal maggio all’ottobre dell’anno di maturazione. In deroga a quanto sopra (maggio/ottobre godimento), la determinazione dei periodi feriali potrà essere effettuatain periodi diversi solo in accordo tra le parti. (lavoratori e datore di lavoro)
– Le ferie potranno essere frazionate in non più di 2 periodi.
– Le Ferie sono irrinunciabili e vanno godute nell’anno di maturazione.
Le consiglio di crearsi una documentazione che dimostri quanto lei afferma per il godimento delle ferie arretrate; può fare anche formale richiesta del pagamento delle ferie arretrate non godute.
Se vuole dirci dove risiede potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio nella sua città.
Noi siamo della Uiltucs settore Terziario, saluti
Gioia