22 Novembre 2024

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Ritorno al lavoro

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    • #5839
      Gianni
      Partecipante

        buon giorno , ho chiesto il congedo parentale per mia figlia non ancora 12enne è mi è stato concesso. Nella risposta da parte dell”azienda dice: tale diritto, pertanto, decorre dal 14.07.2017 con durata fino al 30.07.2017, rimanendo inteso che lei rientrerà in effettivo servizio il 31.07.2017.

        Dal 31.07.2017 ho chiesto ferie, la mia domanda è : devo rientrare in servizio oppure vado direttamente in ferie ? grazie

        • #5842
          Sindacato-Networkers.it
          Amministratore del forum

            Buongiorno Sig. Gianni,

            nel caso le applichino il CCNL Commercio, l’articolo 148 relativo alla determinazione del periodo di ferie prevede che compatibilmente con le esigenze aziendali, e tenuto conto di quelle dei lavoratori, è facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie da maggio a ottobre.

            I turni di ferie, sempre secondo l’articolo 148, non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo ad eccezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese.

            Quindi, se il suo datore di lavoro accetta la sua richiesta di ferie – al netto delle suddette condizioni – può tranquillamente godersele.

            Cordialità,

            Mario

        • #5051
          Sindacato-Networkers.it
          Amministratore del forum

            Buongiorno Roberta,

            grazie per averci contattato.

            La Circolare 22350 del 2015 del Ministero del Lavoro e l’articolo 55 del decreto legislativo 151/2001 regolano le dimissioni nel periodo di maternità.

            Se vuole dare le dimissioni, devono essere convalidate da parte delle direzione territoriale del Lavoro. A tale convalida è condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto.

            Sempre secondo la suddetta legge, non avrà diritto al TFR e alla disoccupazione se il bimbo/a ha già compiuto un anno.

            In caso di licenziamento intimato nel periodo di maternità, la legge prevede che il licenziamento debba considerarsi nullo e stabilisce:

            • l’ordine di reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro;
            • la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, nella misura della retribuzione maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto solo quanto percepito attraverso un’altra occupazione (l’indennità non può comunque essere inferiore alle cinque mensilità);
            • il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per tutto il periodo intercorso fra il licenziamento a quello della reintegrazione;
            • il cosiddetto diritto di opzione a favore della lavoratrice, ossia la possibilità per quest’ultima di scegliere, in luogo della reintegra, il pagamento di un’indennità pari a quindici mensilità.

            Comunque, le consiglio di farsi seguire da un ufficio vertenze del sindacato di categoria. Se mi scrive in quale città lavora e che CCNL le applicano, posso indicarle un ufficio più vicino.

            Spero di esserle stato d’aiuto e resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.

            Saluti,

            Mario

          • #5050
            robertagiustiniani
            Partecipante

              Racconto in breve la mia storia, a Marzo 2015 ho iniziato la prova di 1 mese al lavoro, il 1 luglio 2015 mi hanno messo a contratto indeterminato con orario giornaliero di 4 ore retribuite a 800 euro mentre le mie ore effettive erano 8 al giorno è stato un accordo fatto vocalmente con il mio datore, a giugno con il mio compagno ancora prima di firmare il contratto abbiamo deciso di avere un bimbo e il  26 luglio ho fatto il test ed ero incinta, premetto che ho aspettato 3 mesi per avvertire l’azienda dato che avevo delle complicazioni,  se li avvertivo prima dei 3 mesi avrebbero trovato una scusante per licenziarmi, a 5 mesi di gravidanza il ginecologo ha ritenuto opportuno farmi entrare in gravidanza a rischio. Finita la gravidanza e superati i 3 mesi del bimbo mi sono recata al lavoro e i titolari avevano già organizzato l’orario facendomi fare tutti i giorni spezzato a modo che non avrei ne allatto e visto pochissimo mio figlio, allorchè io mi sono rivolta al sindacato il quale mi ha detto che dato che l’accordo di 8 ore era stato fatto vocalmente io da oggi in poi rispettavo il contratto quindi facevo 4 ore al giorno, i titolari si sono infuriati, sabato 9 luglio sono tornata al lavoro e mi hanno praticamente cacciato dicendomi che liquidano l’azienda, che non vogliono che lavori piu lii dentro mi hanno detto di licenziarmi, ora io non voglio licenziarmi e loro non possono farlo fino ad un anno di mio figlio hanno l’obbligo legato ad una legge di non potermi mandare via. Io potrei anche usufruire di 6 mesi al 30% dello stipendio ma è davvero poco e non voglio dargliela vinta. Ora da sabato fino a lunedi prossimo mi hanno dato delle ferie a modo che trovano una soluzione! Come mi devo comportare! Aiutatemi!!

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