Domanda: vorrei sapere come viene gestito il superminimo individuale nel mio contratto nazionale.
Risposta:
CCNL Terziario
Il superminimo individuale è regolato nel CCNL Terziario con l’articolo 203. In caso di aumenti di tabelle previste nel contratto nazionale di lavoro, gli aumenti di merito, nonché gli scatti di anzianità, non possono essere assorbiti.
Gli aumenti di merito, sono generalmente riferibili alle capacità e al rendimento del lavoratore.
Il CCNL Terziario prevede inoltre il non assorbimento per aumenti erogati collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nei 6 mesi precedenti la scadenza del CCNL.
Altri contratti
Il superminimo individuale è ciò che viene normalmente definito “aumento di merito” o “ad personam”. Di norma il superminimo è assorbibile da aumenti retributivi per rinnovi di CCNL o, in occasione di passaggio dal lavoratore a categoria superiore.
Il superminimo non è assorbibile quando ciò è stabilito in maniera inconfutabile ed esplicita espressa nel contratto individuale o nella contrattazione collettiva.
Si consiglia perciò il lavoratore di far dichiarare “espressamente” non assorbibile tale voce.
Sempre la giurisprudenza ritiene che l’art. 2077 c.c. non impedisca il cumulo del superminimo previsto dalla contrattazione aziendale con l’emolumento aggiuntivo rispetto al salario base pattuito in sede di contrattazione nazionale.
Per ulteriori informazioni conviene consultare gli uffici delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria.