21 Dicembre 2024

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trasferimento sede azienda

Home Diritti del lavoro Domande frequenti trasferimento sede azienda

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    • #7194
      Sindacato-Networkers.it
      Amministratore del forum

        Salve contro_idealista,

        malgrado la lunga corrispondenza evidentemente non ci siamo spiegati, ripetiamo:

        i suoi diritti derivano da due /tre cose, Il CCNL,  gli accordi individuali intercorsi (se ci sono), ed ultimo, la possibile contrattazione aziendale. Abbiamo lungamente analizzato che il CCNL fa decorrere il diritto ad una Diaria  o Indennità di Trasferta solo in alcuni casi; resta da analizzare la sua lettera di assunzione nella quale se lei avrà concordato alcuni Benefit, in quel caso e solo in quel caso, ha il diritto di richiederne l’adeguamento. La terza possibilità è che lei e i suoi colleghi chiediate a prescindere dal diritto, il riconoscimento della mensa e un rimborso spese; (Contrattazione aziendale) Ribadiamo che può rivolgersi ad una struttura sindacale nel suo territorio come già suggerito, per avere ulteriore supporto.

        Saluti ancora, Mario

      • #7189
        contro_idealista
        Partecipante

          Tornando pero’ al tema principale del topic: trasferimento sede aziendale.

          glielo riposto:

          A giorni saro’ dislocato presso cliente che si trova a 8,5 km dalla mia abitazione, ma stessa citta’. Premesso che la sede attuale e’ a 7 km e che si spostera’ a 18 km. Cosa mi spetta ricevere come differenza?

          Azzardo che la mia soluzione e’ che l’azienda debba riconoscermi la differenza chilometrica tra vecchia e nuova sede come un integrazione dello stipendio e pagarmi l’indennita’ chilometrica solo se il cliente presso cui, di volta in volta mi occuperanno, sia piu’ lontano della nuova sede per la differenza in piu’. Altrimenti no.

          In questo caso ( se mi riconoscono un forfait come sopra detto in busta)  fino a 18 km non mi spettera’ sicuramente niente. E la mensa in particolare quando in un’ora non riusciro’ ad andare in sede per consumare il pasto e tornare sul luogo della trasferta, che calcolata da casa mia potrebbe anche superare i 20 km, ma se sono vicino all’azienda e’ ovvio che ci possa tornare in tempo.

          Mi corregga se sto sbagliando ad interpretare il tutto. Il punto e’ che , fermo restando il ral contrattato, tutto cio’ che il dipendente dovra’ accollarsi in spesa dopo la stipula del contratto, deve essere riconosciuto, altrimenti, per assurdo, si applicherebbe implicitamente una riduzione di stipendio, se bisognera’ obbligatoriamente e tacitamente destinarlo a spese di trasporto e quant’altro per andare a lavorare laddove si viene comandati dalla stessa azienda e per cui non ci si puo’ rifiutare, pena il licenziamento.

        • #7187
          contro_idealista
          Partecipante

            Mi scusi se insisto. Ma allora :   il rimborso del pasto meridiano è dovuto quando il lavoratore viene inviato in trasferta a una distanza superiore ai 20 Km. Tale rimborso è dovuto, indipendentemente dalla distanza chilometrica della trasferta,

            la parola in grassetto cosa vuol dire?

            non vuol dire che anche se fosse la trasferta a meno di 20 km, vale quello che c’e’ scritto dopo?

          • #7186
            Sindacato-Networkers.it
            Amministratore del forum

              Certo. Tuttavia, sta scritto prima di quanto ha riportato che bisogna fare delle trasferte da più di 20 chilometri, altrimenti quanto scritto dopo non ha efficacia.

              Purtroppo, i buoni pasto o ticket che dir sì voglia sono strumenti di welfare aziendale che il datore di lavoro può concedere o meno a seconda dei costi e delle sensibilità proprie.

              Se poi consideriamo, da quel che ho capito, che lei lavora in una piccola azienda senza rappresentanza sindacale, diventa ancora più difficile farsi riconoscere qualche strumento di welfare come i buoni pasto.

              Al di là di tutto, le consiglio di sentire pure i colleghi sindacalisti che seguono la sua categoria e che sono presenti nella città dove lavora, così da avere informazioni più precise sul suo settore, per il suo contesto lavorativo e ragionare insieme a loro su cosa si possa ottenere nel suo caso.

              Cordiali saluti,

              Mario

            • #7183
              contro_idealista
              Partecipante

                ma non e’ scritto :  che  Tale rimborso è dovuto, indipendentemente dalla distanza chilometrica della trasferta, quando il lavoratore, durante la pausa non retribuita, non possa rientrare nella sede o stabilimento di origine e consumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall’azienda ?

                Per la seconda domanda forse mi sono espresso male. La mia azienda non paga ne’ ticket, ne’ indennita’ mensa, ne’ niente.  La mia domanda appunto e’ : se dovesse spettarmi per il comma di cui sopra,  mi spettano 11 e rotti ( in buoni pasto, indennita’  o un misto ) oppure puo’ darmi quello che vuole, anche 5,29 , cioe’ la meta’, contravvenendo a quanto prescritto sul ccnl ?

              • #7181
                Sindacato-Networkers.it
                Amministratore del forum

                  Buongiorno,

                  per la prima domanda: no, perché non supera i 20 km.

                  Per la seconda domanda: al punto c) sta scritto così: “Tuttavia, nessun rimborso spese per i pasti sarà dovuto al lavoratore quando l’azienda gli abbia messo a disposizione buoni pasto, convenzioni con ristoratori, servizio mensa aziendale, ecc.”.

                  Quindi, se l’azienda, come lei ha scritto, le fornisce un buono pasto (che, ricordo, è una parte di welfare aziendale che il datore di lavoro può dare o meno), null’altro può chiedere.

                  Sulla cifra, probabilmente è legato a una questione fiscale dato che sopra i 5,29 euro (se ricordo bene) il buono pasto viene tassato.

                  Cordialmente,

                  Mario

                • #7179
                  contro_idealista
                  Partecipante

                    Certo, pero’ come tu stesso hai postato

                    RIMBORSO SPESE

                    Viene previsto che ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un rimborso delle spese dei pasti e del pernottamento secondo le seguenti regole:

                    a) il rimborso del pasto meridiano è dovuto quando il lavoratore viene inviato in trasferta a una distanza superiore ai 20 Km. Tale rimborso è dovuto, indipendentemente dalla distanza chilometrica della trasferta, quando il lavoratore, durante la pausa non retribuita, non possa rientrare nella sede o stabilimento di origine e consumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall’azienda;

                    Quindi essendo che con mezzi pubblici, ma anche con mezzi privati non riesco in un’ora ad andare a casa ( in sede ancor meno) mangiare e tornare sul luogo di lavoro, secondo me mi spetta l’indennita’ mensa. Correggimi pure se sbaglio.

                    Un’altra domanda:  la cifra del pasto meridiano, che  da contratto sembra essere superiore agli 11 euro, e’ da ritenersi la cifra che spetterebbe ricevere ( vuoi come ticket o rimborso in busta) ?  Se si, perche’ allora i ticket che danno sono ancora, il piu’ delle volte, l’equivalente delle 10mila lire, cioe’ 5,16 euro, o tutt’alpiu’ 7 euro o giu’ di li?  Quello che mi e’ strano e’ di non aver mai visto o sentito che qualcuno percepisca ticket da 11 euro.

                  • #7177
                    Sindacato-Networkers.it
                    Amministratore del forum

                      Buongiorno,

                      valutando il suo caso, considerato che non fa più di 20 km, così come scritto nel Ccnl cui devo comunque fare riferimento perché non ho altri documenti a disposizione, non ha diritto all’indennità se è nelle sue possibilità rientrare a casa o in azienda per mangiare.

                      Poi se lei ha firmato un accordo individuale che prevede un’indennità chilometrica e questa non è aggiornata rispetto ai chilometri che si trova a fare oggi ponendole in una situazione peggiorativa, credo debba ricontrattare per iscritto l’accordo col suo datore di lavoro.

                      Certo, c’è da considerare se nella sua azienda sia prevista la rappresentanza sindacale dato che, se ho capito bene, è un’azienda piccola probabilmente con meno di 15 dipendenti.

                      Per farsi assistere, tuttavia, deve contattare i colleghi della categoria che firma il Ccnl che le viene applicato. Nel suo caso è la Uilm.

                      Qui trova i contatti regionali: http://www.uilm.it/contatti.php

                      Saluti,

                      Mario

                    • #7174
                      contro_idealista
                      Partecipante

                        Scusami se te lo dico, ma hai fatto un copia incolla del ccnl, che gia’ conoscevo.

                        Ma io chiedevo una esamina della situazione che ho descritto nel mio caso specifico.

                        Secondo me dovrebbe vigere la regola, a prescindere dai casi particolari, che un contratto firmato con una certa ditta in una determinata sede e con un ritorno di danaro, non puo’ essere intaccato economicamente dal datore di lavoro a suo piacimento.

                        Nel mio esempio, se percorressi anche 1 km in piu’ rispetto a dove mi hanno fatto il contratto, me lo dovrebbero rimborsare come differenza. Se non e’ cosi, mi potresti per favore, nel mio caso specifico, dire se e cosa mi spetta?

                        sede attuale in un Comune limitrofo di Torino a 7 km da casa

                        sede futuro prossimo in altro Comune in seconda cintura a 18 km da casa

                        luogo effettivo di prestazione d’opera ( cliente)  stessa citta’ a 8,5 km da casa.

                        Cosa mi spetta chiedere? Posso avanzare una differenza in busta con calcolo Aci per i Km in piu’ verso la nuova sede? Potrei in teoria chiedere il rimborso kilometrico per i 3 km in piu’ rispetto alla sede attuale di lavoro? Posso chiedere l’indennita’ mensa?

                        Ecco,

                        interpretando quello che mi hai mandato su quanto e’ scritto su ccnl riguardo alla trasferta:

                        Posso, per me vuol dire, e’ mio diritto chiedere…? E cosa?

                        grazie.

                      • #7172
                        Sindacato-Networkers.it
                        Amministratore del forum

                          Buongiorno,

                          le incollo sotto un testo dell’ultimo rinnovo contrattuale che sintetizza bene i punti da lei richiesti.

                          TRASFERTE E TRASFERIMENTI

                          Il rimborso delle spese per il pasto meridiano è riconosciuto al lavoratore in trasferta che, indipendentemente dalla distanza chilometrica percorsa, non può rientrare nella sede o stabilimento di origine.

                          Il rimborso per le spese di pernottamento è dovuto al lavoratore che presenti adeguata documentazione comprovante l’impossibilità a rientrare nella propria abitazione entro le ore 22.

                          In alternativa al rimborso delle spese di pasto e pernottamento, viene confermata l’indennità di trasferta negli importi (aumentati del 10% ai lavoratori comandati in trasferta in alta montagna) in vigore da gennaio 2014.

                          Relativamente ai trasferimenti individuali, passa da 50 a 52 anni per gli uomini e da 45 a 48 anni per le donne l’età oltre la quale i trasferimenti possono avvenire solo in casi eccezionali.

                          I trasferimenti collettivi saranno oggetto di preventiva comunicazione alle organizzazioni sindacali, se disposti oltre i 25 km dalla sede.

                          RIMBORSO SPESE

                          Viene previsto che ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un rimborso delle spese dei pasti e del pernottamento secondo le seguenti regole:

                          a) il rimborso del pasto meridiano è dovuto quando il lavoratore viene inviato in trasferta a una distanza superiore ai 20 Km. Tale rimborso è dovuto, indipendentemente dalla distanza chilometrica della trasferta, quando il lavoratore, durante la pausa non retribuita, non possa rientrare nella sede o stabilimento di origine e consumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall’azienda;

                          b) il rimborso del pasto serale è dovuto al lavoratore che non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro;

                          c) il rimborso delle spese di pernottamento è dovuto al lavoratore che non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22. Tale rimborso non sarà erogato quando il lavoratore non abbia effettivamente sopportato spese di pernottamento.

                          Tuttavia, nessun rimborso spese per i pasti sarà dovuto al lavoratore quando l’azienda gli abbia messo a disposizione buoni pasto, convenzioni con ristoratori, servizio mensa aziendale, ecc.

                          Solo in caso in cui al lavoratore sia consentito consumare il pasto presso la mensa del cliente, ove sia stata sostenuta una spesa maggiore rispetto a quella della mensa aziendale, il datore di lavoro dovrà rimborsare la differenza.

                          INDENNITA’ DI TRASFERTA FORFETTARIA

                          In alternativa al sistema del rimborso spese, l’azienda può erogare, anche sostituendo le spese in modo parziale, un’indennità di trasferta forfettaria per ciascun pasto, meridiano o serale, e per il pernottamento, i cui importi non sono stati ritoccati in sede di rinnovo.

                          MISURA DELL’INDENNITA’ DAL 1° GENNAIO 2014

                          Trasferta intera € 42,80

                          Quota per il pasto meridiano o serale € 11,72

                          Quota per il pernottamento € 19,36

                          Ai lavoratori comandati in trasferta in alta montagna o in sottosuolo gli importi sono maggiorati del 10%.

                          Il lavoratore non ha alcun obbligo di presentare documentazione al fine di ottenere il rimborso forfettario.

                          Le parti firmatarie confermano che l’indennità continua a essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto.

                          Allo stesso modo confermano che non saranno erogati rimborsi ogni qualvolta risulti in modo inconfutabile che il lavoratore non ha sopportato spese nell’interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti.

                          Il lavoratore in trasferta, tra gli altri suoi doveri, dovrà provvedere alla registrazione del materiale avuto in consegna e delle ore di lavoro compiute, inviare rapporti periodici che fossero richiesti dall’azienda sull’andamento del lavoro e attuare tutto quanto necessario per la sua buona esecuzione.

                          Il lavoratore in trasferta non dovrà effettuare prestazioni straordinarie, notturne e festive se non sia stato esplicitamente autorizzato dall’azienda o da coloro cui l’azienda abbia conferito detto potere.

                          TEMPO DI VIAGGIO

                          Resta invariato il diritto del lavoratore (salvo per il personale direttivo) di percepire anche un compenso per il tempo di viaggio, nelle misure precedentemente in vigore.

                          La novità sul punto è che la contrattazione aziendale può prevedere la forfetizzazione dei tempi di viaggio e/o del trattamento economico.

                          In caso di infortunio o malattia, il trattamento di trasferta è dovuto per un periodo massimo di 10 giorni, al termine dei quali il lavoratore potrà richiedere di tornare in sede, con diritto al rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e delle spese di vitto e pernottamento.

                          Resta salva la facoltà per l’azienda di disporre il rientro del lavoratore in qualsiasi momento. Qualora il lavoratore sia ricoverato in ospedale o istituto di cura il trattamento di trasferta è dovuto sino al giorno del ricovero. Durante il periodo di degenza saranno riconosciute le sole spese di pernottamento, fino ad un massimo di 15 giorni.

                          Particolari situazioni di lavoratori dichiarati non trasportabili dietro certificazione medica o non ricoverabili per carenze di strutture ospedaliere saranno esaminati caso per caso, ai fini dell’eventuale estensione del trattamento di trasferta.

                          Resta salva la facoltà per l’azienda di provvedere a proprie spese, al rientro del lavoratore, dichiarato trasportabile dal medico, fino al suo domicilio.

                          Ove il rientro sia stato richiesto dal lavoratore, al medesimo è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e delle eventuali spese sostenute di vitto e pernottamento.

                          Spero di essere stato di aiuto.

                          Mario

                        • #7165
                          contro_idealista
                          Partecipante

                            Salve,

                            sono un dipendente di una piccola azienda che applica il contratto industria metalmeccanica. Premetto che ho un’anzianita’ convenzionale, richiesta dopo il cambio del nome avvenuto in febbraio 2018, di oltre 10 anni. Sono assunto con il 7°liv. industria metalmeccanica. La sede attuale non ha mensa aziendale, ma solo un locale mensa, e anche nella nuova sede sara’ lo stesso.

                            Attualmente io abito a 7 km dalla sede dell’azienda. La quale si trova dislocata in un comune limitrofo della citta’ in cui risiedo. In questo mese si trasferira’ in un altro Comune, in seconda cintura, della citta’ in cui risiedo, a ben oltre 18 km di distanza dalla mia abitazione.

                            Aggiungo inoltre, che e’ un’azienda che invia i suoi dipendenti a lavorare presso cliente in trasferta, dove vi rimangono per brevi o lunghi periodi, anche svariati anni.

                            Mi interessa sapere, innanzitutto se, pur lavorando effettivamente presso cliente, si ha diritto, per il solo fatto di aver cambiato sede, di richiedere la differenza di trattamento economico, magari facendo un calcolo con le tariffe Aci, per la differenza dei chilometri rispetto alla sede presso la quale si era stati assunti.

                            In secundis, quando spetta ricevere il pagamento dell’indennita’ chilometrica.

                            A giorni saro’ dislocato presso cliente che si trova a 8,5 km dalla mia abitazione, ma stessa citta’. Premesso che la sede attuale e’ a 7 km e che si spostera’ a 18 km. Cosa mi spetta ricevere come differenza?

                            Azzardo che la mia soluzione e’ che l’azienda debba riconoscermi la differenza chilometrica tra vecchia e nuova sede come un integrazione dello stipendio e pagarmi l’indennita’ chilometrica solo se il cliente presso cui, di volta in volta mi occuperanno, sia piu’ lontano della nuova sede per la differenza in piu’. Altrimenti no.

                            Oppure, richiedere la differenza in piu’ tra la mia abitazione e la vecchia sede, sempre.

                            Quale e’ la soluzione per voi?

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