ROMA– La riforma del mercato del lavoro, definitivamente approvata dalla Camera (seppur con quasi la metà dei deputati assenti!) continua a suscitare polemiche, anche a promulgazione avvenuta.
La nuova legge, composta da 4 grandi capitoli principali (contratti, licenziamenti, ammortizzatori sociali, mercato del lavoro) entrerà in vigore dal 18 luglio, per quanto riguarda le regole su assunzioni e licenziamenti e dal primo gennaio 2013 per quanto riguarda i nuovi ammortizzatori sociali, come l’Aspi la nuova assicurazione sociale per l’impiego.
E’ una riforma con molti punti critici: migliora, per alcuni versi, le condizioni attraverso cui le imprese possono assumere ma, allo stesso tempo, rende i licenziamenti più facili e ben difficilmente potrà creare qualche posto di lavoro se non accompagnata da seri provvedimenti per la crescita che, per ora almeno, sono stati solamente annunciati. E’ una riforma quindi che lascia insoluto il problema di fondo: il lavoro che non c’é!
Ecco comunque le principali norme introdotte con il ddl pubblicato, in data 3 luglio, sulla gazzetta ufficiale ( LEGGE 28 giugno 2012, n. 92 )
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
Il primo contratto può esser privo di casuale se dura meno di 12 mesi (e non viene quindi prorogato); l’intervallo minimo per i rinnovi passa da 20-30° giorni a 60-90 g a meno di esoneri previsti dal contratto.
Prevista per chi assume lavoratori a termine una maggiorazione contributiva del 1, 4% : servirà per finanziare l’Aspi, la nuova assicurazione sull’impiego.
LAVORI A PROGETTO – Viene definito meglio il concetto di ‘progetto’ escludendo dallo stesso i compiti meramente esecutivi o ripetitivi; la durata minima del primo contratto a termine sale da 6 mesi a 1 anno.
Il prelievo contributivo viene equiparato a quello del lavoratore dipendente, la’umento servira’ a finanziare l’Aspi la nuova assicurazione sociale sull’impiego.
CONTRATTO DI APPRENDISTATO – Viene favorito dalla legge attraverso un sistema di incentivi che vanno dai benefici contributivi, all’obbligo di conferma per di almeno il 50% degli apprendisti (30% nei primi 3 anni di attuazione della legge). Il testo prevede una durata minima del contratto “non inferiore a 6 mesi”
Inoltre viene stabilito un rapporto minimo da rispettare tra apprendisti e lavoratori qualificati: dovrà essere di 1 a 1 o 3 a 2 a seconda delle dimensioni dell’azienda.
PARTITE IVA – La legge definisce criteri nuovi e più stringenti per mascherare le false partite iva che nascondono in realtà rapporti subordinati
Scatta la presunzione di rapporto subordinato in presenza di almeno due delle seguenti condizioni: durata di oltre otto mesi su un anno solare; oltre l’80 per cento del reddito ricavato da una sola committenza; disponibilità di una postazione fissa presso il committente.
Se si verificano almeno due di queste condizioni quindi le partite iva dovranno essere convertite in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (salvo che il committente non riesca a provare diversamente)
Se la partita Iva supera un reddito annuo di 18 mila euro invece si presume vera. (prima parte)