Buongiorno Chiara,
L’articolo 42, comma 4, del Decreto legislativo n. 81/2015 prevede che al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, con preavviso a partire dalla data di scadenza del contratto.
Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Le parti potranno recedere liberamente al termine del periodo di apprendistato, nel rispetto dei termini di preavviso individuati nel contratto o eventualmente previsti dal contratto collettivo.
Spero di essere stato chiaro.
Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti e porgo
cordiali saluti,
Mario