Rispondi a: TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA
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Buongiorno Erica,
grazie per averci scritto.
Gli articoli 207 e 208 del CCNL TDS Confcommercio regolano rispettivamente la tredicesima e la quattordicesima mensilità.
Per quanto riguarda la tredicesima: ogni anno l’azienda dovrà pagare ai propri dipendenti in coincidenza della vigilia di Natale un importo pari a una mensilità della retribuzione (esclusi gli assegni familiari, se presenti).
Per quanto riguarda la quattordicesima: ogni anno l’azienda dovrà pagare ai propri dipendenti il 1° luglio un importo pari a una mensilità della retribuzione (esclusi gli assegni familiari, se presenti).
Nel suo caso, sia per quanto riguarda la tredicesima, sia per la quattordicesima, i secondi commi dei suddetti articoli recitano così: “In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all’intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data (quindi il Natale per la tredicesima e l’1 luglio per la quattordicesima), il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13a/14a mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato”.
In estrema sintesi, ha diritto sia alla tredicesima sia alla quattordicesima e corrisponderanno a 9/12 del suo stipendio mensile (senza assegni familiari, come scritto sopra) per la tredicesima, la quattordicesima maturerà a giugno 2017.
Per quanto riguarda le ore in più lavorate, deve dimostrarle (tramite vertenza) se vuole ottenere quanto dovuto.
Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti e le auguro una buona giornata,
Mario