Buongiorno Donato,
il decreto legislativo 66 dell’8 aprile 2003 prevede all’articolo 9 che il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica (ma può essere anche un giorno diverso, nota mia), da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’articolo 7 (cioè 11 ore). Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.
Fanno eccezione, tuttavia, i lavori su turni come il suo e nel suo settore lavorativo.
Inoltre, la contrattazione collettiva e aziendale può definire in maniera specifica la gestione degli orari di lavoro, seppure in senso migliorativo.
Quindi, le consiglio di rivolgersi ai colleghi della UILM (il sindacato di categoria dei metalmeccanici, dato che le applicano questo contratto) che sapranno darle ulteriori indicazioni e supporto a livello territoriale.
Spero di averle dato qualche informazione utile.
Cordiali saluti,
Mario