L’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2015 (cosiddetto Decreto Semplificazioni) ribadisce che le dimissioni vanno fatte esclusivamente tramite il modulo del sito del Ministero, pena l’inefficacia.
Diamo per scontato che il suo lavoro, tuttavia, rientri nell’obbligatorietà della comunicazione di dimissioni online.
Ecco la lista di chi non ha l’obbligo di farle:
- rapporti di lavoro domestico (es. baby sitter, colf e badanti);
- durante il periodo di prova;
- dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;
- lavoratrice nel periodo di gravidanza (prevista convalida presso la Direzione del Lavoro);
- lavoratrice/lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino (prevista convalida presso la Direzione del Lavoro);
- dimissioni e risoluzione consensuale effettuate nelle sedi c.d. “protette” (Direzione del Lavoro, Sindacato e Commissione di Certificazione);
- lavoratori del settore marittimo (rapporti regolati da legge speciale del Codice della Navigazione);
- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto;
- rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro;
- rapporti di collaborazione con partita IVA.
Infine, il datore di lavoro può trovare le comunicazioni di dimissioni online nell’area riservata del portale Cliclavoro, nella sezione “Dimissioni volontarie”.
Spero di essere stato di aiuto e resto a disposizione.
Saluti,
Mario