Rispondi a: Indennità Trasferta/Maneggio denaro CCNL Commercio
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Salve Mario,ho letto gli articoli 169 e 205 del CCNL Commercio,l’art.169 indica:
a) 50% (cinquanta per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 per le assenze da 9 a 11 ore;
b) in luogo della precedente aliquota, l’80% (ottanta per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 per le assenze superiori a 11 e fino a 16 ore;
c) in luogo delle precedenti aliquote, il 120% (centoventi per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 per le assenze superiori a 16 e fino a 24 ore.
il secondo art.205 indica:
compete un’indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% (cinque per cento) della paga base nazionale conglobata di cui all’art. 199
Considerato la mia attività lavorativa meglio descritta nel post originario in data 19 ottobre 2018,esiste quindi un dolo da parte del datore di lavoro……………………………quali sono le competenze che posso vantare nei confronti dell’azienda ?economicamente in cosa si traduce? anche facendo un calcolo sommario.
Grazie mille per la pazienza.