Salve starsky478,
il contratto di tirocinio formativo è regolato dalla l. 148/2011 che indica la durata e la tipologia del tirocinio/stage.
A seguito della sentenza n.287/2012 emanata dalla Corte Costituzionale che sancisce l’illegittimità dei tirocini/stage senza alcun compenso, è demandata alle Regioni la procedura per stabilire i compensi per l’utilizzo di tale strumento formativo. A tale scopo esiste a livello nazionale una pubblicazione ” Linee guida su stage e tirocini “. In tale linea guida è rientrato anche il riconoscimento di uno stipendio minimo per le attività svolte dagli stagisti/tirocinanti, e che non può essere svolto nessun lavoro a titolo gratuito, ed ha fissato una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro per le aziende e imprese che si avvalgono di tirocinanti senza compenso.
Il suo referente dovrebbe essere l’assistente sociale e il CPI, che l’hanno introdotta presso la Cooperativa, può attraverso loro farsi dare quanto le è dovuto.
Saluti, Gioia