Buongiorno,
secondo l’articolo 146 del Ccnl Terziario o Commercio che dir sì voglia, i permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui all’articolo 195 del Ccnl, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
Come scritto nell’altro post che pubblicato sul forum, le consiglio di sentire anche i colleghi della UILTuCS presenti nella città dove lavora per vedere insieme la sua condizione lavorativa.
Spero comunque di averle dato qualche informazione utile.
Saluti,
Mario