Rispondi a: CCNL ANINSEI
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Buongiorno,
diciamo che la legge (l’articolo 5, comma 3, del Decreto Legislativo 66 del 2003) prevede un limite massimo di 250 ore annuali di lavoro straordinario.
L’articolo 4 del suddetto decreto legislativo prevede invece che “La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario”.
Ora, se il vostro Ccnl Aninsei prevede un totale inferiore e quindi una condizione di miglior favore come previsto in generale dalla norma, dovrebbe fare fede il monte ore previsto dal Ccnl (120).
In generale, sono previste sanzioni per i datori di lavoro che vanno oltre il limite massimo.
Per il resto, bisogna capire se esistono dei contratti aziendali che disciplinano diversamente la materia.
Le consiglio comunque di sentire i colleghi della UIL Scuola che firmano il suo Ccnl di riferimento, così da capire meglio il contesto lavorativo in cui opera.
Qui trova i contatti territoriali (scorra in fondo alla pagina): http://uilscuola.it/dove-siamo/
Saluti,
Mario