Buongiorno,
secondo il decreto legislativo 66 del 2003 si può monetizzare solo la parte di ferie che eccede le 4 settimane all’anno.
Questo significa che 4 settimane è anche il periodo di ferie minime che spetta al dipendente (sempre che le abbia maturate con il proprio lavoro nel corso dell’anno). Nel suo caso, quindi, andiamo oltre tale periodo.
Può rinunciare solo alla parte di ferie residua alle 4 settimane (se eventualmente prevista dal proprio contratto).
Questa rinuncia comunque va remunerata con quella che viene detta indennità per ferie non godute.
Inoltre, risultano illegittime le norme previste dai contratti collettivi che escludono il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva per ferie non godute al momento della risoluzione del rapporto, salvo il caso del lavoratore che abbia disatteso la specifica offerta della fruizione del periodo di ferie da parte del datore di lavoro.
Per ogni evenienza, le consiglio comunque di sentire pure i colleghi della UILM presenti nella sua azienda o nella sua città, per fare un controllo della busta paga.
Cordiali saluti,
Mario