Rispondi a: Riposo giornaliero: turni frazionati
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Buongiorno,
l’articolo 120 del Ccnl commercio (riposo giornaliero) prevede che il riposo giornaliero di 11 ore consecutive può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche – tra le varie ipotesi – con cambi di turno/fascia o aziende che abbiano un intervallo tra la chiusura e l’apertura del giorno successivo inferiore alle 11 ore.
In queste ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l’articolo 120 prevede che ci siano almeno 9 ore di riposo minimo continuativo.
Tuttavia, se la sua azienda prevede una contrattazione di secondo livello o se è presente una contrattazione territoriale, possono esserci ulteriori deroghe a quanto scritto sopra e a quanto previsto dal decreto legislativo 66/2003, cioè quella norma che prevede le 11 ore di riposo consecutive.
In conclusione, mi pare che la sua azienda la faccia riposare 1 ora in meno rispetto al minimo di 9 ore previsto dall’articolo 120.
Provi a farlo presente al suo datore di lavoro e chieda pure se esiste una contrattazione aziendale o di secondo livello che disciplina il riposo e il lavoro su turni.
Saluti,
Mario