29 Marzo 2024

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Riposo giornaliero: turni frazionati

Home Diritti del lavoro Orario di lavoro Riposo giornaliero: turni frazionati

Visualizzazione 1 filone di risposte
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    • #8331
      Sindacato-Networkers.it
      Amministratore del forum

        Buongiorno,

        l’articolo 120 del Ccnl commercio (riposo giornaliero) prevede che il riposo giornaliero di 11 ore consecutive può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche – tra le varie ipotesi – con cambi di turno/fascia o aziende che abbiano un intervallo tra la chiusura e l’apertura del giorno successivo inferiore alle 11 ore.

        In queste ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l’articolo 120 prevede che ci siano almeno 9 ore di riposo minimo continuativo.

        Tuttavia, se la sua azienda prevede una contrattazione di secondo livello o se è presente una contrattazione territoriale, possono esserci ulteriori deroghe a quanto scritto sopra e a quanto previsto dal decreto legislativo 66/2003, cioè quella norma che prevede le 11 ore di riposo consecutive.

        In conclusione, mi pare che la sua azienda la faccia riposare 1 ora in meno rispetto al minimo di 9 ore previsto dall’articolo 120.

        Provi a farlo presente al suo datore di lavoro e chieda pure se esiste una contrattazione aziendale o di secondo livello che disciplina il riposo e il lavoro su turni.

        Saluti,

        Mario

        • #8332
          Alessandro80
          Partecipante

            Buongiorno,
            innanzitutto la ringrazio per la sua risposta estremamente rapida e precisa
            In effetti anche io ero a conoscenza dell’articolo 120 e sono certo che la mia azienda non ha alcuna contrattazione di secondo livello in quanto è stata richiesta dal nostro sindacato interno, ma nei fatti non è mai stata attuata per ragioni ad oggi ancora oscure.
            In base a quanto sopra descritto immagino che la stessa azienda non possa richiedere un lavoro straordinario programmato (abbiamo anche lo straordinario programmato in turnazione) dopo solo 6 ore dalla fine dell’ultimo turno.
            So che la domanda possa sembrare assurda, ma spesso vengono prese delle libertà senza alcuna ratio legale con la classica risposta: “Se non va bene la porta è quella dalla quale sei entrato”.

            • #8334
              Sindacato-Networkers.it
              Amministratore del forum

                Dato il contesto aziendale che mi ha descritto, le consiglio di valutare come procedere nei confronti del suo datore di lavoro insieme alla rappresentanza sindacale aziendale o con i colleghi della UILTuCS territoriale presenti nella città/provincia dove lavora.

                Una richiesta di incontro al datore di lavoro sul tema da parte dei sindacati o una lettera da parte dell’organizzazione potrebbe essere utile per migliorare questa situazione.

                Può trovare i contatti cliccando sulla mappa dell’Italia che trova su questa pagina. O, se preferisce, mi scriva dove lavora e sarò lieto di fornirle i contatti dell’ufficio UILTuCS più vicino a lei.

                Cordialmente,

                Mario

                • #8360
                  Alessandro80
                  Partecipante

                    Buongiorno,
                    mi scusi se riprendo questa sua ultima risposta.
                    Dopo quasi due mesi sono riuscito ad ottenere una risposta sull’effettivo CCNL adottato dalla mia azienda:

                    CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi -Confcommercio

                    Quindi le regole e gli articoli sono leggermente differenti rispetto a quello che ci siamo scritti nelle precedenti comunicazioni.

                    Guardando anche la normativa vigente risulta però che tale comportamento potrebbe essere considerato lecito in funzione di quanto espresso dal
                    Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66

                    CAPO III
                    Pause, riposi e ferie
                    Art. 7
                    Riposo giornaliero
                    1. Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attivita’ caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.

                    • Questa risposta è stata modificata 4 anni, 8 mesi fa da Alessandro80.
                    • #8362
                      Sindacato-Networkers.it
                      Amministratore del forum

                        Buongiorno,

                        grazie mille a lei per l’aggiornamento.

                        Da un lato, facendo riferimento a quell’articolo del decreto legislativo, l’azienda può gestire i riposi così come sta già facendo.

                        In linea generale, questo succede perché la legge prevale sulla contrattazione collettiva, salvo che quest’ultima sia migliorativa.

                        Nel suo caso, il Ccnl commercio integra l’articolo 7 del decreto legislativo 66 del 2003, prevedendo una specifica sull’orario frazionato di riposo.

                        Il mio consiglio è comunque di sentire anche un collega della UILTuCS presente nella città dove lavora.

                        Con i documenti (lettera di assunzione e busta paga) alla mano sarà più facile trovare una soluzione per il suo caso.

                        Poi è chiaro che l’ultima parola sul da farsi nei confronti dell’azienda e delle condizioni di lavoro spetta a lei.

                        Può trovare i contatti utili cliccando sulla mappa dell’Italia che trova in questa pagina.

                        Oppure, se mi scrive in che città lavora, sarò lieto di indicarle un nostro ufficio più vicino a lei.

                        Saluti,

                        Mario

              • #8330
                Alessandro80
                Partecipante

                  Buonasera,

                  lavoro con CCNL Commercio 3 livello.

                  Nel mio lavoro è prevista un’attività lavorativa frazionata in due turni:

                  10-14 / 20:24

                  Volevo sapere se in questo caso il datore di lavoro può richiedere che il successivo turno lavorativo possa iniziare PRIMA delle 11 ore stabilite.

                  Per capirci meglio:

                  Oggi:         10-14 / 20:24
                  Domani: 8-17

                  Nel caso sopra riportato il riposo tra un turno e l’altro sarebbe di sole 8 ore, ma il mio datore di lavoro sostiene che poichè il giorno prima si è già usufruito di 6 ore di stacco, tale turno sarebbe lecito.

                   

                   

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