Risarcimento per dimissioni con mancato preavviso
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9 Dicembre 2019 alle 15:05 #8685
Salve pimot,
il preavviso deve essere trattenuto in una unica voce.
Non so se il suo CCNL è Industria Metalmeccanica o Artigiani Metalmeccanici.
Se è Industria, avendo lei una anzianità di oltre cinque anni il suo preavviso è di 20 giorni di calendario.
Se invece il CCNL applicato è Artigiani, il suo preavviso è di 8 giorni di calendario.
Nel caso di mancato preavviso la trattenuta sarà equivalente ai periodi suddetti. Le consiglio di far verificare le sue buste paga ad un ufficio sindacale nel suo territorio.
Noi siamo della UIL, se vuole dirci dove risiede potremmo indirizzarla ad un ns. ufficio.
Saluti, Gioia
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7 Dicembre 2019 alle 13:13 #8681
Buongiorno, scrivo la mia domanda qui, e chiedo scusa se non è la sezione giusta, ma da poco ho scoperto questo sito.
Le spiego la mia situazione:
il giorno 30/9 decisi di licenziarmi dall’azienda dove lavoravo sin dal 03/02/2014, non rispettando il preavviso (avevo già parlato con il mio titolare che ne era a conoscenza della mia decisione, ma solamente il 30/09 feci la comunicazione scritta, data anche del mio ultimo giorno di lavoro).
Il mio contratto è di operaio metalmeccanico di 3° livello.
Successivamente, l’azienda mi consegnò le buste paga così suddivise:
-Menisilità di settembre + tredicesima mensilità maturata fino ad allora
-Mensilità di ottobre che si riferisce al TFR.In ogni busta compare la voce “tratt. mancato preavviso” con la trattenuta pari a 938,18€.
La mia domanda è: Può l’azienda trattenermi la cifra sia sul TFR che sulla mensilità di settembre?
Cosi facendo, la mia trattenuta è stata doppia.Grazie dell’eventuale risposta, cordiali saluti
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28 Settembre 2019 alle 15:19 #8492
Grazie mille Gioia
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23 Settembre 2019 alle 15:45 #8479
Salve serendi,
l’art. 241 del CCNL Terziario prevede, al terzo capoverso dell’art. stesso che:
– Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di ritenergli dalle competenze nette una somma pari all’importo di cui all’art. 235 dello stesso CCNL il quale a sua volta, cito:
– ” Ai sensi del secondo comma dell’art. 2118 del codice civile, in caso di mancato preavviso verrà trattenuto dall’indennità di fine rapporto una indennità corrispondente al periodo di preavviso dovuto della retribuzione di fatto, comprensiva anche dei ratei di 13° e 14° mensilità.” –
Il preavviso decorre dal 1° giorno di ogni mese o dal 16°. da quei giorni si conteggiano i 30gg. dovuti al datore di lavoro.
Questo è quanto riportato dal CCNL e dalla legge. Da quanto lei dice e se non ha firmato impegni diversi di fedeltà aziendale, lei aveva superato il periodo di apprendistato.
Saluti, Gioia
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21 Settembre 2019 alle 16:11 #8477
Aggiungo che poche settimane fa è terminato il contratto di apprendistato.
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21 Settembre 2019 alle 15:31 #8476
Salve,
lavoro in un’azienda privata di consulenza informatica a tempo indeterminato CCNL Commercio, ma vorrei accettare una eventuale supplenza annuale in una scuola nel Personale ATA.
Poichè la presa in servizio nelle scuole è immediata mi ritroverei a dimettermi senza dare il preavviso di 30 giorni previsto dal mio inquadramento contrattuale (3° livello).
Per quanto ne sappia nel caso in cui mi dimettessi senza preavviso l’azienda tratterebbe l’indennità di mancato preavviso pari ai giorni non lavorati.
Vorrei sapere se l’azienda potrebbe intraprendere un’azione legale nei miei confronti per chiedermi un risarcimento dei danni, poichè con il mancato preavviso non avrebbe avuto il tempo di sostituirmi con un altro lavoratore.
Secondo voi è possibile?
Grazie
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