Rispondi a: Ritorno al lavoro
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Buongiorno Roberta,
grazie per averci contattato.
La Circolare 22350 del 2015 del Ministero del Lavoro e l’articolo 55 del decreto legislativo 151/2001 regolano le dimissioni nel periodo di maternità.
Se vuole dare le dimissioni, devono essere convalidate da parte delle direzione territoriale del Lavoro. A tale convalida è condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto.
Sempre secondo la suddetta legge, non avrà diritto al TFR e alla disoccupazione se il bimbo/a ha già compiuto un anno.
In caso di licenziamento intimato nel periodo di maternità, la legge prevede che il licenziamento debba considerarsi nullo e stabilisce:
- l’ordine di reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro;
- la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, nella misura della retribuzione maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto solo quanto percepito attraverso un’altra occupazione (l’indennità non può comunque essere inferiore alle cinque mensilità);
- il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per tutto il periodo intercorso fra il licenziamento a quello della reintegrazione;
- il cosiddetto diritto di opzione a favore della lavoratrice, ossia la possibilità per quest’ultima di scegliere, in luogo della reintegra, il pagamento di un’indennità pari a quindici mensilità.
Comunque, le consiglio di farsi seguire da un ufficio vertenze del sindacato di categoria. Se mi scrive in quale città lavora e che CCNL le applicano, posso indicarle un ufficio più vicino.
Spero di esserle stato d’aiuto e resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Saluti,
Mario