26 Aprile 2024

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#5051
Sindacato-Networkers.it
Amministratore del forum

    Buongiorno Roberta,

    grazie per averci contattato.

    La Circolare 22350 del 2015 del Ministero del Lavoro e l’articolo 55 del decreto legislativo 151/2001 regolano le dimissioni nel periodo di maternità.

    Se vuole dare le dimissioni, devono essere convalidate da parte delle direzione territoriale del Lavoro. A tale convalida è condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto.

    Sempre secondo la suddetta legge, non avrà diritto al TFR e alla disoccupazione se il bimbo/a ha già compiuto un anno.

    In caso di licenziamento intimato nel periodo di maternità, la legge prevede che il licenziamento debba considerarsi nullo e stabilisce:

    • l’ordine di reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro;
    • la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, nella misura della retribuzione maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto solo quanto percepito attraverso un’altra occupazione (l’indennità non può comunque essere inferiore alle cinque mensilità);
    • il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per tutto il periodo intercorso fra il licenziamento a quello della reintegrazione;
    • il cosiddetto diritto di opzione a favore della lavoratrice, ossia la possibilità per quest’ultima di scegliere, in luogo della reintegra, il pagamento di un’indennità pari a quindici mensilità.

    Comunque, le consiglio di farsi seguire da un ufficio vertenze del sindacato di categoria. Se mi scrive in quale città lavora e che CCNL le applicano, posso indicarle un ufficio più vicino.

    Spero di esserle stato d’aiuto e resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.

    Saluti,

    Mario