26 Aprile 2024

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#5118
Sindacato-Networkers.it
Amministratore del forum

    Buongiorno Shuffle,

    no, il datore non può rifiutarla. E’ illegittimo.

    Per quanto riguarda l’aspettativa per motivi di salute, il CCNL dell’industria turistica firmato da Federturismo, AICA, Filcams, Fisascat e UILTuCS prevede all’articolo 126 che in caso di malattia accertata o di infortunio il personale che non sia in periodo di prova o di preavviso ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di centottanta giorni per anno, intendendosi per tale il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

    Ove il lavoratore si ammali o si infortuni più volte nel corso dell’anno i relativi periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento del termine massimo di conservazione del posto di cui al precedente comma.

     

    Qualora allo scadere del periodo per il quale è obbligatoria la conservazione del posto, il personale non possa riprendere servizio per il protrarsi della malattia, il rapporto di lavoro si intenderà risolto con diritto all’intero trattamento di fine rapporto ed a quanto altro dovuto, esclusa l’indennità sostitutiva di preavviso.

    Mentre l’articolo 127 prevede che nei confronti dei lavoratori ammalati e infortunati sul lavoro la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di centottanta giorni dall’articolo 126 del presente Contratto, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo non superiore a giorni centoventi, alle seguenti condizioni:

    a) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche;

    b) che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici;

    c) che il periodo eccedente i centottanta giorni sia considerato di “aspettativa” senza retribuzione.

    I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R., prima della scadenza del centottantesimo giorno di assenza per malattia o infortunio e firmare espressa dichiarazione di accettazione delle suddette condizioni.

    Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi del precedente articolo; il periodo stesso è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.

    Se vuole, può scaricare qui il CCNL di riferimento e vedere anche gli altri articoli relativi ai casi particolari di malattia (tubercolosi, gravi malattie oncologiche: http://www.uiltucs.it/pdf/turismo/CCNL_Industria_Turistica_Federturismo_Confindustria_AICA_2010.pdf

    Resto a disposizione e le auguro una buona giornata.

    Mario