Rispondi a: Periodo di comporto: come funziona
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Buongiorno Antobre,
l’articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 prevede che lei possa richiedere un demansionamento volontario alla sua azienda, tramite accordo.
Il rifiuto del demansionamento da parte dell’azienda, secondo la giurisprudenza in materia di demansionamento, non prevede il licenziamento o ancora peggio le dimissioni.
Tra i motivi del demansionamento richiesto dal lavoratore è previsto proprio il miglioramento del rapporto qualità di vita – lavoro. Quindi, la motivazione, secondo me, è più che valida vista la sua situazione.
Inoltre, sempre il decreto prevede che venga stipulato un accordo individuale davanti alle commissioni di certificazione/sindacato/Direzione territoriale del lavoro, per fissare la modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita.
Per fare la richiesta di accordo o avere ulteriori informazioni con documenti alla mano (lettera di assunzione, accordi aziendali di secondo livello), può rivolgersi a un sindacato di categoria cui è iscritto e/o conferisce mandato, da un avvocato o da un consulente del lavoro.
Se vuole farsi assistere dalla nostra organizzazione, mi scriva in quale città lavora e le darò i contatti utili.
Cordiali saluti,
Mario