Rispondi a: orario di lavoro
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Buonasera Ffecit,
grazie per averci contattato.
Il quesito è interessante, in effetti.
Cerchiamo di dare una risposta.
Secondo l’articolo 120 del CCNL Commercio, se non ci sono deroghe alle 11 ore di riposo giornaliero fissate da contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, il riposo giornaliero di 11 ore consecutive può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi:
• cambio del turno/fascia;
• interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti, attrezzature;
• manutenzione svolta presso terzi;
• attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;
• allestimenti in fase di avvio di nuove attività, allestimenti e riallestimenti straordinari.
Inoltre, l’articolo 118 intende per lavoro effettivo ogni lavoro che richiede un’applicazione assidua e continuativa.
Non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all’interno che all’esterno dell’azienda, le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero.
La sua attività di consulenza può rientrare in una delle categorie scritte sopra nell’articolo 120?
Tuttavia, nel darmi risposta, tenga presente le restrizioni della definizione di lavoro effettivo dell’articolo 118 e se sono presenti nella sua azienda degli accordi di secondo livello che regolano l’orario di lavoro e il riposo giornaliero.
Spero di essere stato chiaro e di supporto nel risolvere la sua curiosità.
Cordialmente,
Mario
- Questa risposta è stata modificata 8 anni fa da Redazione.