orario di lavoro
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Taggato: lavoro effettivo, missioni, orario di lavoro, trasferte, turni di lavoro
- Questo topic ha 13 risposte, 6 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 7 anni, 10 mesi fa da Sindacato-Networkers.it.
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19 Gennaio 2017 alle 13:52 #5394
Ecco la pagina dei contatti della UILM Lecco con tutte le informazioni necessarie: http://www.uilmlecco.it/index.php/dove-siamo
Cordialmente,
Mario
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19 Gennaio 2017 alle 13:42 #5392
Io sono in provincia di Lecco, sarebbe comunque interessante far analizzare il contratto dagli esperti.
Grazie del supporto.
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19 Gennaio 2017 alle 13:05 #5391
Salve sig. Roguida,
si, lei può attendere l’esito delle cause, ma non credo che in automatico l’esito delle stesse verrà esteso a tutti i lavoratori che si trovano nella sua condizione. Puo rivolgersi ad una struttura sindacale nel suo territorio per avere ulteriore assistenza, anche di carattere legale. Noi siamo della Uil, se vuole indicarci la città dove opera, potremmo indirizzarla ad una ns. struttura.
Grazie ancora, un saluto
Gioia
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17 Gennaio 2017 alle 15:42 #5390
Grazie per la veloce risposta.
Ho altri colleghi che hanno provato “a far valere” quanto scritto sul contratto e l’HR ha risposto che “tale dicitura sta per stare in ufficio quanto si vuole, senz apagamenti di straordinario”.
In effetti, adesso, ci sono alcuni colleghi che stanno andando per vie legali con avvocati del lavoro, ed altri che hanno dato le dimissioni proprio.
Devo aspettare l’esito delle cause? possono poi reintegrarmi nel caso le ore tolte dalla busta paga?
Grazie
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17 Gennaio 2017 alle 12:45 #5387
Buongorno Roguida,
rispondiamo, ove possibile con ordine:
1°) – la qualifica a lei assegnata, in base a quanto riportato dal CCNL, non prevede esplicitamente, il non rispetto di un orario di lavoro. Se il suo contratto individuale ha fissato come flessibile il suo orario di lavoro, deve richiederne i rispetto.
2°) – La pausa mensa retribuita non è contemplata dal CCNL, salvo che per i turnisti. Provi ad informarsi se esiste contrattazione integrativa che preveda tale pagamento a livello aziendale.
3°) – le timbrature lei puo richiederle all’ufficio personale, non è obbligatorio che io sappia, che siano evidenziate in busta paga.
4°) – Art. 1 del CCNL Orario di Lavoro – Entrata ed Uscita in Azienda – cito al terzo capoverso:
(Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da un quarto d’ora o mezz’ora dopo l’inizio dell’orario di lavoroche avrebbe dovuto osservare, a seconda che il ritardo sia compreso nei primi 15 minuti o oltre i 15 e fino ai 30.)
Le consiglio di far valere la sua lettera di assunzione che prevede la non fissazione dell’orario di lavoro.
Spero di esserle stata utile, saluti
Gioia
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16 Gennaio 2017 alle 16:20 #5384
Scusate, ma non sa cosa sia successo!!!
Rimando la mia domanda:
Buongiorno
Sono statao assunto con cotratto CCNL metalmeccanico al 6° livello.
Alla firma del contratto, mi è stato detto (come per altro ad altri) che la nostra funzione ed inquadramento non ci rendeva soggetti ad orario di lavoro. La frase esatta sul contratto è questa: “Il rapporto di lavoro, per quanto non espressamente qui derogato o integrato, sarà disciplinato dalle disposizioni normative ed economiche di cui al CCNL per i dipendenti dell’industria Metalmeccanica ….”
Poi, all’articolo 4, riporta esplitamente (cito qui per intero): “La qualifica a Lei attribuita comporta il non assoggettamemto all’orario di lavolo giornaliero o settimanale ai fini legali e contrattuali”.
Adesso che ho iniziato a lavorare lì (proprio per questa flessibilità), mi obbligano ad entrare entro le 8.30 del mattino ed uscire dopo le 17.30 (con 1 ora di pausa pranzo non retribuito).
Se facco meno di 9 ore in azienda, oppure, se arrivo dopo le 8.30, anche se esco dopo 12 ore di lavoro, mi vengono comunque trattenuto dalla busta paga le ore non lavorate.
1a domanda: E’ noramle tutto ciò? mi sembra una “inadempienza contrattuale”, come posso fare per farlo rispettare? (anche se non recupero i soldi ormai trattenuti?)
2a domanda: sulla busta paga, non mettono le timbrature (dalle – alle), ma solo il tempo trascoroso in azienda (ovviamente senza l’ora mensa), quindi, vediamo “lunedi 8ore, Martedi 6 ore 2 ore mancato giustificativo ecc….).
E’ normale che non siano presenti le timbrature di quando sono entrato e quando sono uscito?
Grazie mille
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12 Dicembre 2016 alle 11:56 #5331
Buongiorno Ffecit,
grazie per le ulteriori precisazioni.
Per sapere se sono presenti in azienda accordi di secondo livello, le consiglio di rivolgersi alla rappresentanza sindacale nella sua azienda (se presente e se la sua azienda ha più di 15 dipendenti). In alternativa, può rivolgersi al datore di lavoro o al responsabile per le risorse umane.
In mancanza di accordi di secondo livello, le consiglio di sottoscrivere un accordo individuale col suo datore di lavoro che regoli le missioni, con una specifica sulle gestione dell’orario di lavoro.
Cordialmente,
Mario
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9 Dicembre 2016 alle 22:40 #5330
Gentile Mauro,
grazie mille della risposta.
Il mio lavoro (giornaliero in generale e nello specifico caso del rientro a casa a mezzanotte) non rientra sicuramente nelle ipotesi dell’articolo 120. È solo un cliente molto distante.
Per quanto riguarda invece l’articolo 118, suppongo che il cliente da cui mi reco per una consulenza non possa considerarsi effettivamente il mio posto di lavoro (che dovrebbe piuttosto essere il nostro ufficio nonché sede legale).
Non pretendo che vengano considerate come ore di straordinario pagate, ma almeno dormire più di 4 ore per notte!
Come posso controllare se sono presenti degli accordi di secondo livello nella mia azienda?
Grazie.
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7 Dicembre 2016 alle 19:06 #5325
Buonasera Ffecit,
grazie per averci contattato.
Il quesito è interessante, in effetti.
Cerchiamo di dare una risposta.
Secondo l’articolo 120 del CCNL Commercio, se non ci sono deroghe alle 11 ore di riposo giornaliero fissate da contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, il riposo giornaliero di 11 ore consecutive può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi:
• cambio del turno/fascia;
• interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti, attrezzature;
• manutenzione svolta presso terzi;
• attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;
• allestimenti in fase di avvio di nuove attività, allestimenti e riallestimenti straordinari.
Inoltre, l’articolo 118 intende per lavoro effettivo ogni lavoro che richiede un’applicazione assidua e continuativa.
Non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all’interno che all’esterno dell’azienda, le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero.
La sua attività di consulenza può rientrare in una delle categorie scritte sopra nell’articolo 120?
Tuttavia, nel darmi risposta, tenga presente le restrizioni della definizione di lavoro effettivo dell’articolo 118 e se sono presenti nella sua azienda degli accordi di secondo livello che regolano l’orario di lavoro e il riposo giornaliero.
Spero di essere stato chiaro e di supporto nel risolvere la sua curiosità.
Cordialmente,
Mario
- Questa risposta è stata modificata 7 anni, 12 mesi fa da Redazione.
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7 Dicembre 2016 alle 14:52 #5324
Salve, sono un consulente informatico (CCNL commercio e terziario).
Se il mio datore di lavoro mi manda a fare una consulenza di 3 giorni presso ditta nostra cliente, hotel x 2 notti, dall’altra parte dell’Italia, e al terzo giorno (uscendo dal cliente alle ore 18:00 e viaggiando in treno) il mio rientro a casa è intorno alle 23/24, può il mio datore di lavoro pretendere che io il giorno immediatamente successivo parta per un’altra consulenza per la quale devo svegliarmi alle 6 del mattino?
Non avrei diritto a 11 ore di riposo continuative?
Ringrazio anticipatamente chiunque saprà togliermi questa curiosità.
Saluti
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4 Ottobre 2016 alle 09:48 #5217
Buongiorno Lavoratore16,
sì, può fare richiesta di accordo tra lei e il suo datore di lavoro.
Le allego il rinnovo dell’accordo sindacale siglato a maggio 2016 che prevede, all’articolo 17 (tempo parziale), la possibilità di poter fare il passaggio da contratto a tempo pieno a tempo parziale e di concordare un’organizzazione diversa dei turni di lavoro: http://www.federculture.it/wp-content/uploads/2013/01/Verbale-Accordo-Rinnovo-CCNL-_-CGIL-CISL-UIL-_-12-05-2016.pdf
Consideri anche che il mancato assenso, o suo o del suo datore di lavoro, non rientra tra i motivi giustificati per un licenziamento.
Spero di essere stato utile.
Saluti,
Mario
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1 Ottobre 2016 alle 11:47 #5215
Salve, sono una lavoratrice dipendente con contratto di lavoro Federculture a tempo indeterminato di 37 ore settimanali. Il mio orario di lavoro è organizzato da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.30, non avendo nessuna mattina o pomeriggio libero per le esigenze personali. E’ possibile richiedere temporaneamente una riduzione dell’orario e ritornare successivamente al tempo pieno? O ancora richiedere una diversa organizzazione dei turni di lavoro?
Ringrazio anticipatamente
Saluti
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28 Settembre 2016 alle 09:42 #5211
Buongiorno Squeo,
se il ccnl di riferimento è quello della sanità privata associate AIOP, ARIS e FDG, all’articolo 18 recita così: “I criteri per la formulazione dei turni di servizio sono stabiliti, di regola entro il primo trimestre di ciascun anno, dalle Direzioni previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77, sempre fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario e la salvaguardia dell’assistenza del malato.
L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall’Amministrazione, con l’osservanza delle norme di legge in materia e fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario, ripartendo l’orario settimanale in turni giornalieri, nell’ambito delle 24 ore (diurni e notturni), sentite le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77; l’orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 36/38 ore, a seconda della categoria di appartenenza, con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella settimana, nel rispetto del debito orario, sentite le Rappresentanze Sindacali di cui all’art.77”.
Quindi, le consiglio di fare presente il problema alla direzione sanitaria della sua struttura e capire se è stato stabilito a monte tale distribuzione oraria o se il capo reparto ha deciso di testa sua.
In alternativa, le consiglio di sentire anche i rappresentanti sindacali della sua categoria presenti nella struttura dove lavora.
Con la speranza di essere stato d’aiuto, le auguro una buona giornata.
Mario
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27 Settembre 2016 alle 16:02 #5210
buona sera avrei una domanda da fare lavoro come oss in una struttura pisichiatrica riabilitativa dipendente sanitaservice asl br 1 il mio contratto e contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente delle strutture sanitarie dal 2010 ad oggi il mio orario lavorativo e di 36 ore settimanali articolato in turni diurni e un notturno a settimana . da 5 mesi l azienda a messo un responsabile della pischiatria che a noi oss non sempre ci da il turno notturno nella settimana ma solo diurni mentre invece agli educatori non e cambiato nulla ora io mi chiedo le mansioni sono diferenti tra oss ed educatori ma l orario lavorativo e il contratto e uguale perche noi oss ora con una notte oppure due al mese in meno non prendiamo piu l indenita sui tre turni. mi chiedo se un responabile del personale puo violare cioe che e scritto in un contratto cioe l orario di lavoro ordinario settimanale e fissato in 36 ore per i dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche da A a DS3 l orario settimanale in turni giornalieri nell ambito delle 24 ore diurni e notturni. il responsabile dei dipendenti puo farlo grazie per una celere risposta
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