Buongiorno Michele,
grazie per averci contattato.
nella circolare INPS numero 94 del 12/5/2015 si spiega che la Naspi viene nuovamente pagata alla fine di un periodo di sospensione di durata inferiore o pari a sei mesi. La Naspi riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.
Il calcolo della durata della sospensione si fa sui giorni di calendario e non sulle giornate effettivamente lavorate.
La decadenza della Naspi, tra l’altro, si ha quando supera lo stato di disoccupazione (8.000 euro/anno).
Se decade, e non si sospende, il periodo rimanente cui lei faceva riferimento si perde.
Per ulteriori dettagli, le consiglio di leggere anche la circolare suddetta.
Spero di essere stato d’aiuto e resto a disposizione per ulteriori informazioni.
Cordialmente,
Mario