9 Maggio 2024

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#5560
Sindacato-Networkers.it
Amministratore del forum

    Buongiorno Geremia,

    l’articolo 157 del CCNL Commercio regola l’aspettativa per gravi motivi familiari.

    Innanzitutto dovrà presentare una richiesta scritta specificando i motivi la durate del periodo di congedo precisando la durata minima dello stesso (il massimo consentito è di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa, frazionabili o continuativi).

    Nella lettera dovrà specificare, anche con autocertificazione sostitutiva nei casi consentiti, il legame di parentela con i soggetti coinvolti.

    Dovrà fornire i documenti previsti dall’articolo 3 del decreto interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 e cioè: “devono presentare idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro cinque giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa del lavoratore o della lavoratrice; la certificazione delle patologie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), deve essere presentata contestualmente alla domanda di congedo.”

    Il suo datore di lavoro dovrà rispondere entro 10 giorni dalla richiesta di congedo. I casi urgenti prevedono invece 3 giorni lavorativi.

    L’eventuale diniego o proposta di rinvio a un periodo successivo e determinato o la concessione parziale devono essere motivati. La domanda può essere riesaminata – su richiesta del lavoratore – nei successivi 10 giorni.

    In caso di contrasto sulla presenza dei motivi familiari o sul diniego, può ricorrere alla Commissione paritetica territoriale di conciliazione che vi convocherà entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

    Sugli aspetti legati a suo fratello, credo non rientrino nella valutazione complessiva del problema.

    Sulle dimissioni senza preavviso: secondo l’articolo 241 del CCNL commercio, lei può rinunciare al preavviso facendo richiesta scritta al datore di lavoro.

    Per ulteriori informazioni, con documenti alla mano, le consiglio tuttavia di contattare un nostro ufficio vicino a lei per farsi assistere al meglio.

    Se mi dice la città dove lavora, posso indicarle una nostra struttura.

    Con la speranza di averle fornito qualche informazione utile di supporto, le porgo cordiali saluti.

    Mario