Rispondi a: Maternità obbligatoria a contratto determinato
Home › Diritti del lavoro › Maternità e congedi parentali › Maternità obbligatoria a contratto determinato › Rispondi a: Maternità obbligatoria a contratto determinato
23 Ottobre 2017 alle 14:29
#6154
Buongiorno Monia,
secondo quanto previsto dall’articolo 16 del Testo Unico sulla maternità, il congedo per maternità in situazione di gravidanza a rischio scatta se ha l’ok da parte dell’Azienda Sanitaria Locale o della Direzione territoriale del lavoro se le mansioni sono incompatibili con la gravidanza.
Dopo il parto, il congedo dura:
- tre mesi (salvo flessibilità) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta ed effettiva;
- tre mesi più i giorni non goduti, se il parto è anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce). Questo anche nel caso in cui la somma dei tre mesi successivi al parto e dei giorni compresi tra la data effettiva e quella presunta del parto supera il limite di cinque mesi;
- l’intero periodo di interdizione prorogata disposto dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili con il puerperio).
In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.
L’indennità di congedo per maternità viene anticipata in busta paga dal datore di lavoro.
Viene pagata dall’INPS nei casi di:
- lavoratrici stagionali;
- operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell’indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato);
- lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine;
- lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti);
- lavoratrici disoccupate o sospese;
- lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che non hanno scelto il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio CA2G.
Spero di essere stato di aiuto e resto a supporto per altri chiarimenti.
Cordialmente,
Mario