27 Luglio 2024

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#6841
Sindacato-Networkers.it
Amministratore del forum

    Buongiorno Polveredistelle,

    l’art.21 del CCNL Logistica e trasporto merci del 2015 prevede:

    1 – il lavoratore può richiedere e usufruire di un periodo di congedo, della durata non superiore a due anni nell’arco della vita lavorativa, per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell’art. 4 della legge 8/3/2000 n.53 comma 2 e dell’art. 2 del Decreto del Ministro per la solidarieta sociale del 21/7/2000 n.278 concernente congedi per eventi e cause particolari………………ecc…… Tra i gravi motivi per i quali è giustificata la richiesta del congedo di cui al presente articolo c’è.

    2 capoverso 2° comma – necessità di impegno particolare nella cura o nell’assistenza di congiunti ai vari livelli come da paragrafo 2 del suddetto art.

    Alla fine dell’articolo al paragrafo 7,  si fa riferimento agli obblighi aziendali e cito ancora: entro 15gg. di calendario dalla ricezione della domanda, l’azienda deve pronunciarsi; qualsiasi risposta prevede obbligatoriamente le motivazioni che riguardano il rifiuto, in base alle leggi e decreti dicui sopra.

    Ritengo che la struttura sindacale alla quale si è rivolto, dovrebbe essere in grado di supportarla anche sul piano legale di norma le OO.SS hanno sempre una struttura legale di riferimento.

    Se esiste Rappresentanza sindacale aziendale può farsi aiutare anche da loro.

    Non sò dirle di più, mi scuso

    Saluti Gioia