Rispondi a: Regime di flessibilità
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Buongiorno,
secondo il nuovo articolo 9 “Orario di lavoro per il personale non viaggiante” del Ccnl Logistica – trasporto merci – spedizione, al punto 4, si prevede che, fermo restando la durata dell’orario di lavoro ordinario di 39 ore settimanali, qualora nell’arco di 4 mesi la media oraria fosse superiore a tale limite, le ore eccedenti vanno retribuite come prestazione straordinaria.
Ogni prestazione richiesta ed eccedente il normale orario giornaliero programmato, viene retribuita e maggiorata con la maggiorazione corrispondente del lavoro straordinario.
Tuttavia, l’orario normale di lavoro può essere modificato, per esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali, a seguito di un confronto preventivo tra azienda e rappresentanze sindacali.
Inoltre, il comma 2 dell’articolo 9 prevede una maggiorazione del 20% per le ore di lavoro prestate nella giornata di sabato, qualora l’orario ordinario sia distribuito su 6 giorni.
Provi a chiedere ai suoi rappresentanti sindacali se esiste qualche accordo specifico nel suo caso. Altrimenti, la risposta alla sua domanda è sì, secondo me. Anche alla luce di quanto prevede il nuovo ccnl.
Saluti,
Mario