25 Aprile 2024

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Regime di flessibilità

Home Diritti del lavoro Orario di lavoro Regime di flessibilità

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    • #7432
      Redazione
      Amministratore del forum

        Buongiorno,

        secondo il nuovo articolo 9 “Orario di lavoro per il personale non viaggiante” del Ccnl Logistica – trasporto merci – spedizione, al punto 4, si prevede che, fermo restando la durata dell’orario di lavoro ordinario di 39 ore settimanali, qualora nell’arco di 4 mesi la media oraria fosse superiore a tale limite, le ore eccedenti vanno retribuite come prestazione straordinaria.

        Ogni prestazione richiesta ed eccedente il normale orario giornaliero programmato, viene retribuita e maggiorata con la maggiorazione corrispondente del lavoro straordinario.

        Tuttavia, l’orario normale di lavoro può essere modificato, per esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali, a seguito di un confronto preventivo tra azienda e rappresentanze sindacali.

        Inoltre, il comma 2 dell’articolo 9 prevede una maggiorazione del 20% per le ore di lavoro prestate nella giornata di sabato, qualora l’orario ordinario sia distribuito su 6 giorni.

        Provi a chiedere ai suoi rappresentanti sindacali se esiste qualche accordo specifico nel suo caso. Altrimenti, la risposta alla sua domanda è sì, secondo me. Anche alla luce di quanto prevede il nuovo ccnl.

        Saluti,

        Mario

      • #7430
        LAURASIA
        Partecipante

          Salve, sono Laura e lavoro per una nota azienda e-commerce americana. Il contratto con il quale sono stata assunta è quello della Logistica (trasporto merci e spedizione). Ci sono alcuni periodi dell’anno, dovuti all’incremento del lavoro, in cui l’azienda usufruisce del regime di flessibilità dell’orario, quindi in alcune settimane lavoro 6 giorni su 7. Il sesto giorno non viene pagato come straordinario, ma con la flessibilità del 17%. Ho letto però sul contratto che le seste giornate dovrebbero essere recuperate con delle giornate di riposo ulteriori, entro i 180 giorni dall’inizio della flessibilità. Se ciò non avviene le seste giornate devono essere pagate come straordinario. E’ giusto oppure ci sono delle eccezioni?

          grazie

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